Cassazione Penale, Sentenza n. 7221/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica (artt. 81, 624-625 c.p., comma 1, n.2) per fatti dal 27/03/2013 al 25/03/2018. Il ricorrente contestava: errori nella ricostruzione temporale (si sarebbe fatto riferimento a periodi anteriori alla stipula del contratto), carenza di prova della manomissione del contatore e mancata considerazione dei lunghi periodi di dimora in Francia; inoltre denunciava che la Corte territoriale non si era pronunciata sulle richieste di sospensione condizionale della pena e di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (imputato a chiedere una rivalutazione del merito e privo di specificità) e ha accolto i secondi e terzi motivi, perché la Corte di appello non si era pronunciata sulle richieste di sospensione condizionale della pena e di conversione della pena detentiva in pecuniaria. Ha dunque annullato la sentenza impugnata limitatamente a tali punti e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Sulla responsabilità e sulla condanna sostanziale la cassazione non ha disposto revisione, confermando implicitamente la valutazione di merito fatta dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
artt. 81, 624, 625 comma 1 n. 2
La fattispecie contestata è quella del furto aggravato mediante manomissione di apparecchiature e uso di mezzi fraudolenti per sottrarre energia elettrica; la Cassazione ha preso atto della qualificazione del reato così come valutata in sede di merito senza rimettere in discussione la prova, salvo specifici e motivati travisamenti.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
La norma disciplina la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la Corte ha rilevato che la richiesta di applicazione di tale misura deve essere espressamente decisa dal giudice e l'omessa pronuncia costituisce vizio che legittima l'annullamento limitato e il rinvio.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 (Jakani) e Sez. pen. n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Richiamata la regola secondo cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per valutazioni probatorie generiche: per ottenere annullamento fondato su travisamento delle emergenze probatorie è necessario indicare in modo specifico gli errori di valutazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: le doglianze di merito sono inammissibili se non specificamente fondate su travisamenti o contraddizioni evidenti.
- L'omessa pronuncia del giudice su richieste esplicite e rilevanti (es. sospensione condizionale della pena, sostituzione della pena) è un vizio giudiziario che può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
- Le istanze relative a misure alternative o conversione della pena (art. 53 L. 689/1981 e similari) devono essere esaminate e motivate dal giudice di merito; la mancata valutazione è sanabile solo con la decisione della stessa o di altro giudice in sede di rinvio.
- Per impugnare con successo le valutazioni probatorie occorre proporre motivi dettagliati che indichino quale concreta risultanza probatoria sarebbe stata travisata, con riferimento puntuale agli atti e al materiale istruttorio.
- Il successo parziale in Cassazione può portare solo a una rinnovazione limitata della decisione (su punti procedurali o di applicazione di misure), mentre la conferma della responsabilità sostanziale rimane salvo che non emergano vizi sostanziali di valutazione.
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