Cassazione Civile, Ordinanza n. 03248/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società debitrice principale e dai fideiussori avverso il decreto ottenuto per il pagamento di una rilevante somma, il Tribunale di Gela ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli. Il Tribunale ha ritenuto decisiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni, prospettata dagli opponenti per la presenza di clausole asseritamente frutto di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, qualificando la questione come idonea a radicare la competenza specialistica ex art. 33, comma 2, della stessa legge. I debitori hanno quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che la nullità delle fideiussioni non era stata introdotta con una domanda autonoma o riconvenzionale, ma soltanto in via di eccezione di merito, con conseguente insussistenza della competenza della sezione specializzata. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Gela, ritenendo che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990 si radichi solo quando sia proposta un’azione di nullità o di risarcimento del danno, mentre nel caso concreto la nullità delle fideiussioni era stata dedotta soltanto come eccezione incidentale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Poiché in tale sede il giudice dell’opposizione, competente ex art. 645, comma 1, c.p.c., deve conoscere della questione solo in via incidentale e senza efficacia di giudicato, non poteva essere attratta la competenza del Tribunale di Napoli. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
La disposizione è richiamata come norma che vieta intese restrittive della concorrenza; la nullità delle fideiussioni viene prospettata in quanto clausole riproduttive di uno schema conforme a tali intese vietate.
art. 33, comma 2, L. n. 287/1990
La competenza del tribunale sede di sezione specializzata in materia di impresa riguarda le azioni di nullità e di risarcimento del danno relative alla violazione della normativa antitrust, non anche la mera eccezione incidentale di nullità sollevata nel giudizio di opposizione.
È richiamato quale base organizzativa delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Attribuisce al tribunale dell’opposizione la competenza funzionale a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione antitrust e la relativa nullità, se non proposta come domanda autonoma e non destinata al giudicato, è conosciuta solo incidentalmente dal giudice della causa principale.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust è limitata alle azioni di nullità e di risarcimento del danno; non si estende automaticamente alle questioni antitrust sollevate solo in via di eccezione in un diverso giudizio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. conserva la cognizione della controversia anche quando debba valutare incidentalmente la validità di clausole contrattuali asseritamente nulle per violazione della disciplina antitrust.
- La mera rilevanza incidentale di una questione di nullità, quando non sia oggetto di autonoma domanda né destinata a formare giudicato, non è sufficiente a spostare la competenza al tribunale specializzato.
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