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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31832/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo, con ricorso per cassazione, il vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, contestava che il giudice del patteggiamento avesse omesso di verificare e motivare sull'eventuale ricorrenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena è limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle sole ipotesi tassative previste dalla norma. Inoltre, il controllo di legittimità sulla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è ammissibile solo quando dalla sentenza emerga in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità, evenienza che nel caso concreto non era stata neppure allegata in modo specifico. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    disciplina le cause di immediato proscioglimento; la Corte afferma che il controllo è possibile solo se la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non consente una censura generica sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere formulata in modo astratto o meramente assertivo: il controllo di legittimità sulla motivazione è ammesso solo quando la sentenza impugnata renda evidente, dal proprio testo, la sussistenza di una causa di non punibilità.
  • Una doglianza che si limiti a lamentare l'omessa motivazione sulle cause di proscioglimento, senza indicare elementi concreti che rendano immediatamente percepibile l'esistenza di una causa ex art. 129 c.p.p., è priva di effettivi contenuti censori e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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