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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2459 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasceva dall'annullamento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, di una cartella di pagamento intestata a un contribuente deceduto e notificata in un luogo diverso dal suo ultimo domicilio. L'agente della riscossione aveva sostenuto in appello che l'errore dipendeva da informazioni anagrafiche errate fornite dal Comune, che la nullità avrebbe dovuto riguardare soltanto la notificazione e che avrebbe dovuto essere rimesso in termini per notificare la cartella agli eredi. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettò l'appello. In Cassazione Equitalia contestò la decisione, ma il ricorso non riportava in modo sufficiente i fatti, le ragioni della sentenza d'appello né il raccordo tra queste e le censure; inoltre, la richiesta di rimessione in termini era prospettata senza indicare dove e come fosse stata sollevata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia Sud S.p.A. per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c.: l'esposizione dei fatti era insufficiente a consentire la comprensione della controversia e delle critiche alla sentenza impugnata senza ricorrere ad altri atti. Ha inoltre rilevato carenze di autosufficienza e di specificità: non era possibile verificare se l'annullamento avesse riguardato anche il ruolo, né valutare la censura relativa alla rimessione in termini, della cui tempestiva formulazione in appello il ricorrente non aveva dato conto. Non vi è stata una decisione nel merito sulla validità della cartella o della notificazione. Spese non liquidate. Decisione pronunciata il 12 dicembre 2016 e depositata il 31 gennaio 2017.

Norme richiamate

  • Art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritto dall'art. 366 cit. a pena di inammissibilità, può ritenersi soddisfatto senza necessità che esso dia luogo a una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

    Il ricorso per Cassazione deve esporre i fatti in modo sufficiente a far comprendere autonomamente la vicenda e l'oggetto dell'impugnazione. L'esposizione può anche essere integrata nei motivi, ma non può costringere la Corte a ricostruire i fatti consultando la sentenza impugnata o altri atti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione occorre descrivere in modo chiaro e autosufficiente i fatti rilevanti, l'iter dei giudizi precedenti e le ragioni della decisione impugnata, collegando ciascuna censura agli argomenti effettivamente adottati dal giudice.
  • Non basta riportare le conclusioni delle parti o il dispositivo delle decisioni precedenti: il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere la controversia e valutare le censure senza dover consultare altri atti.
  • Chi denuncia l'omessa pronuncia su una richiesta o questione deve indicare dove e come essa sia stata proposta nel giudizio precedente; altrimenti la censura può risultare inammissibile.
  • L'inammissibilità per carenze espositive o di specificità impedisce l'esame del merito: questa decisione, quindi, non stabilisce se la cartella fosse valida, se la notificazione fosse nulla o se fosse possibile rimettere l'agente della riscossione in termini.

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