Sentenza del 16/09/2020 n. 4819 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento induttivo del reddito per l'omessa dichiarazione dei redditi - Riconoscimento delle detrazioni spettanti al contribuente sulla base della documentazione prodotta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento induttivo del reddito a causa dell'omessa dichiarazione; il contribuente ha contestato l'importo accertato chiedendo il riconoscimento delle detrazioni spettanti sulla base della documentazione prodotta
La decisione
Sentenza parzialmente favorevole al contribuente: pur riconoscendo la legittimità dell'accertamento induttivo conseguente all'omissione della dichiarazione, il giudice ha disposto che l'Amministrazione debba ricalcolare la pretesa tributaria tenendo conto delle detrazioni effettivamente spettanti e dimostrate con la documentazione prodotta dal contribuente; l'importo accertato è stato quindi ridotto in conseguenza del riconoscimento delle detrazioni
Norme richiamate
DPR 600/1973 (norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
L'accertamento induttivo è strumento legittimo in caso di omessa dichiarazione, ma l'amministrazione che lo esercita deve comunque determinare l'imposta dovuta tenendo conto delle detrazioni documentate dal contribuente
Orientamenti giurisprudenziali in materia di detrazioni fiscali
La giurisprudenza ritiene che le detrazioni spettino se adeguatamente provate; l'onere della prova delle detrazioni grava sul contribuente, ma l'omessa dichiarazione non esclude automaticamente il riconoscimento delle stesse in sede di ricalcolo dell'accertamento
Massime di principio
- L'accertamento induttivo per omessa dichiarazione è legittimo, ma l'amministrazione deve comunque calcolare la pretesa tributaria al netto delle detrazioni provate dal contribuente
- Il contribuente conserva la possibilità di far valere detrazioni anche dopo l'omissione dichiarativa, purché produca documentazione idonea (fatture, ricevute, certificazioni) che le dimostri
- L'onere della prova delle detrazioni grava sul contribuente; documentazione completa e congrua facilita il riconoscimento da parte dell'Amministrazione o del giudice
- Se la documentazione è parziale o poco chiara, le detrazioni possono essere riconosciute in misura ridotta o proporzionale in base alla valutazione probatoria
- In caso di diniego dell'Amministrazione è opportuno proporre ricorso e chiedere il ricalcolo dell'imposta allegando tutta la documentazione probatoria disponibile
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