Sentenza del 16/09/2020 n. 2032 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Notifica a mezzo servizio postale - Avviso di ricevimento - Valore fidefacente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il destinatario ha contestato l'esecuzione della notifica a mezzo servizio postale, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento; sosteneva che, se vi è stato un errore, questo deriverebbe da imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'avviso di ricevimento rivesta la natura di atto pubblico e, riguardando un'attività delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, goda della medesima forza certificatoria della relata dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue che le attestazioni sottoscritte sull'avviso di ricevimento hanno la fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; pertanto il destinatario che intende mettere in discussione l'avvenuta esecuzione della notificazione e la propria presunta firma sull'avviso deve impugnare mediante querela di falso. La contestazione ordinaria è insufficiente anche se l'eventuale alterazione della verità sia dovuta a imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale. Di conseguenza la contestazione è stata respinta e la notifica è stata considerata valida
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
fede privilegiata attribuita alle dichiarazioni del pubblico ufficiale
l'art. 2700 c.c. è stato interpretato come riconoscente efficacia certificatoria anche all'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente delegato; le attestazioni del pubblico ufficiale (o dell'agente che agisce per suo conto) godono di fede privilegiata e la loro veridicità può essere messa in discussione solo tramite querela di falso
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento compilato e sottoscritto dall'agente postale, nell'ambito di una notifica delegata, ha valore di atto pubblico e gode della fede privilegiata simile alla relata dell'ufficiale giudiziario
- Chi contesta di non aver ricevuto l'atto o di non aver sottoscritto l'avviso deve proporre la querela di falso: le prove ordinarie non sono sufficienti a sovvertire l'efficacia dell'atto pubblico
- L'eventuale responsabilità o negligenza dell'agente postale non elimina l'onere di proporre querela di falso per contestare la sottoscrizione o la ricezione
- In situazioni analoghe è opportuno agire tempestivamente: raccogliere elementi probatori (es. perizia calligrafica, testimonianze, documentazione di ritiri precedenti) e promuovere la querela di falso con richiesta di CTU ove necessario
- Verificare sempre la regolarità formale della notifica (deleghe, modalità di consegna, annotazioni sull'avviso) poiché eventuali vizi procedurali documentabili possono costituire linee difensive complementari
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 set 2020Sentenza del 16/09/2020 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 16 set 2020Sentenza del 16/09/2020 n. 107 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 16 set 2020Sentenza del 16/09/2020 n. 710 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 set 2020Sentenza del 16/09/2020 n. 711 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 set 2020Sentenza del 16/09/2020 n. 712 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 16 set 2020Sentenza del 16/09/2020 n. 4819 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →