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Sentenza

Sentenza del 16/09/2020 n. 711 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sul Sistema comune dell'IVA in materia di operazioni economiche di partenariato. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 193 - Nozione di "soggetto passivo" - Contratto d'attività congiunta - Partenariato - Collegamento di un'operazione economica a uno dei partner - Determinazione del soggetto passivo debitore dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'obbligo di versamento dell'IVA per la vendita di immobili realizzati nell'ambito di un contratto di attività congiunta (partenariato) privo di personalità giuridica. L'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che XT fosse il "soggetto passivo" e lo aveva ingiunto al pagamento dell'IVA (con interessi e sanzioni) per cessioni immobiliari non dichiarate; XT aveva impugnato tale decisione sostenendo che l'attività dovesse essere imputata al partenariato collettivamente o al partner, non a lui personalmente.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che, nelle circostanze del caso (partenariato senza personalità giuridica in cui uno dei partner agisce da solo, in proprio nome e nei rapporti con i terzi, senza rendere nota l'esistenza del partner), la persona fisica che compie gli atti deve essere considerata "soggetto passivo" ai sensi dell'art. 9(1) della direttiva 2006/112/CE e come unico tenuto a versare l'IVA ai sensi dell'art. 193, nella misura in cui agisce per conto proprio o, se del caso, in nome proprio ma per conto terzi in qualità di commissionario (art. 14(2)(c) e art. 28). La Corte non ha risposto alla seconda questione (sulla ripartizione pro‑quota e sul calcolo della soglia di esenzione ai fini dell'art. 287) in quanto non necessaria.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 9, par. 1

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

    La Corte interpreta il concetto in modo sostanziale: conta chi esercita in modo indipendente l'attività economica (nome proprio, assunzione del rischio economico), anche se il soggetto agente è un partner di un partenariato privo di personalità giuridica.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 193

    L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile...

    L'obbligo di versamento ricade sul soggetto che, in concreto, ha effettuato l'operazione imponibile; se solo un partner ha agito in nome proprio e per conto proprio nei rapporti con terzi, è lui il debitore dell'IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 14(2)(c)

    il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

    Anche chi agisce in nome proprio ma per conto terzi come commissionario è considerato, ai fini IVA, soggetto passivo: la finzione normativa attribuisce all'agente la qualifica di acquirente/venditore ai fini IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 28

    Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

    Conferma la regola secondo cui l'agente in nome proprio è considerato soggetto passivo per le operazioni svolte, anche se agisce per conto terzi.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 226(5)

    è obbligatorio indicare il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario

    La finalità è la certezza giuridica per l'acquirente che esercita il diritto a detrazione; la qualificazione del soggetto passivo deve permettere l'identificazione nei documenti fiscali.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 287

    Disposizione sulla franchigia per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una certa soglia (elencata per Stato membro).

    La Corte non ha deciso sulla modalità di calcolo della soglia per partenariati senza personalità giuridica; ha lasciato al giudice nazionale la verifica degli effetti di tale regime.

  • Decisione di esecuzione 2011/335/UE (Consiglio)

    Autorizza la Lituania ad applicare una franchigia fino a 45 000 EUR.

    Contestualizza la soglia nazionale rilevante per la normativa lituana applicabile nel procedimento principale.

  • Legge IVA lituana - art. 2, 71, 79

    Definizioni di soggetto passivo e norme sulla registrazione, obbligo di calcolare e versare l'IVA; possibilità di fattura unica per operazioni congiunte.

    Secondo il diritto nazionale, esiste esenzione/dispensa soglia e obbligo di registrazione; tuttavia l'assenza di registrazione non esonera dall'obbligo di calcolare e versare l'IVA. La qualificazione europea del soggetto passivo influisce sull'applicazione di queste disposizioni nazionali.

  • Codice civile lituano (artt. 6.969-6.976)

    Norme sul contratto di attività congiunta (partenariato): conferimento di beni, gestione, rappresentanza, responsabilità solidale, ripartizione di utili e perdite.

    Il contratto nazionale definisce i rapporti interni del partenariato e la rappresentanza; tuttavia, ai fini IVA unionale, ciò che conta è chi, nei rapporti con terzi, esercita l'attività in modo indipendente e assume il rischio economico.

Massime di principio

  • Se in un partenariato privo di personalità giuridica uno dei partner agisce nei rapporti con terzi in proprio nome, assumendo il rischio economico e senza rendere nota l'esistenza degli altri partner, quel partner è da considerare soggetto passivo IVA e debitore dell'imposta per le operazioni compiute.
  • La semplice esistenza di un contratto che attribuisce a un partner la rappresentanza formale non è sufficiente a collegare l'operazione al partenariato nel suo complesso: rileva la realtà dei rapporti esterni (come appaiono ai terzi).
  • Se l'agente agisce in nome proprio ma per conto terzi come commissionario, la direttiva considera comunque tale agente soggetto passivo (finzione ai fini IVA): quindi anche vendite fatte in nome proprio per conto del partner possono attirare la responsabilità IVA dell'agente.
  • Operazioni interne di finanziamento del partenariato o decisioni congiunte antecedenti non escludono la responsabilità individuale del partner che materialmente compie le cessioni verso terzi.
  • Per evitare incertezze è importante che i contratti e i comportamenti verso i terzi rendano chiaro chi agisce (partenariato vs partner singolo) e che la fatturazione indichi correttamente il soggetto passivo, perchè ciò incide sul diritto alla detrazione e sulla responsabilità fiscale.
  • La ripartizione pro‑quota dell'IVA tra partner e il criterio per il calcolo della soglia di franchigia per partenariati senza personalità non sono stati risolti dalla Corte: tali aspetti restano da definire dal diritto nazionale o dal giudice del rinvio caso per caso.

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