Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/09/2020 n. 710 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla nozione di prodotti costituiti da sostanze diverse dal tabacco ai fini dell'applicazione delle imposte. Rinvio pregiudiziale - Struttura e aliquote dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati - Direttiva 2011/64/UE - Articolo 2, paragrafo 2 - Articolo 5, paragrafo 1 - Nozione di "Prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco" - Nozione di "tabacchi da fumo" - Tabacco per pipa ad acqua (narghilè).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla qualificazione fiscale del tabacco per pipa ad acqua (narghilè) importato tra il 2012 e il 2015, composto per il 24% da tabacco e per la restante parte da sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservante. L'amministrazione doganale rettificò le dichiarazioni di importazione ritenendo che l'intero prodotto dovesse essere assoggettato ad accisa e IVA (la ricorrente aveva dichiarato solo il peso del tabacco contenuto), imponendo accisa, IVA, interessi e una sanzione. La questione rimessa alla Corte era se, ai sensi della direttiva 2011/64/UE e della NC, un prodotto parzialmente costituito da sostanze diverse dal tabacco debba essere considerato nel suo complesso come "tabacco da fumo" e quindi soggetto all'accisa.

La decisione

La Corte di giustizia (causa C-674/19) ha interpretato gli articoli 2 e 5 della direttiva 2011/64/UE nel senso che il tabacco per pipa ad acqua descritto (24% tabacco + sciroppo di glucosio, glicerina, aromi, conservante) rientra nella nozione di "prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco" e, poiché il tabacco ivi contenuto è trinciato/frazionato e può essere fumato senza una trasformazione industriale, la miscela nel suo complesso va qualificata come "tabacco da fumo". Di conseguenza il prodotto, nel suo insieme, è assoggettato all'accisa sul tabacco (non solo la parte di peso riferibile al tabacco). Le questioni terza e quarta sono divenute irrilevanti; la soluzione giurisprudenziale legittima l'operato dell'amministrazione doganale di considerare l'intero prodotto imponibile.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/64/UE

    articolo 2, paragrafo 2; articolo 5, paragrafo 1 (lettera a))

    I prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco sono assimilati alle sigarette o al tabacco da fumo se rispondono ai criteri degli articoli 3 o 5; il tabacco trinciato o frazionato che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale è "tabacco da fumo". Quando tali condizioni sussistono, la miscela contenente tabacco è considerata nel suo complesso come tabacco da fumo e assoggettata all'accisa.

  • Direttiva 2014/40/UE

    Ai fini della normativa UE sul tabacco, il tabacco per pipa ad acqua (narghilè) è considerato tabacco da fumo, confermando l'interpretazione applicata alla direttiva sulle accise.

  • Nomenclatura Combinata (NC), voce 2403

    voce 2403 (classificazione tarifaria del tabacco e suoi succedanei)

    La Corte richiama la NC per il contesto tariffario; tuttavia l'elaborazione specifica su quali componenti costituiscano "succedanei del tabacco" non è stata necessaria alla luce della risposta sul regime di accisa (la Corte sostiene che le sostanze aggiunte non escludono l'assoggettamento dell'intero prodotto all'accisa).

  • Laws of Lithuania (legge sulle accise)

    articolo 3, paragrafi 27, 35, 36; articolo 31, paragrafo 2

    La normativa nazionale definisce "tabacco da fumo" e prevede l'assimilazione di prodotti parzialmente costituiti da altre sostanze se corrispondono ai criteri; il tabacco da fumo è soggetto ad accisa (aliquota indicata per kg). La Corte interpreta la direttiva in modo coerente con tali disposizioni nazionali, confermando che l'intero prodotto è imponibile.

Massime di principio

  • Un prodotto composto da tabacco e da altre sostanze destinato ad essere fumato va, di norma, considerato nel suo complesso come "tabacco da fumo" ai fini dell'accisa: la presenza di ingredienti non tabacco non esclude l'assoggettamento dell'intero prodotto.
  • La percentuale di tabacco nella miscela (es. 24%) non è determinante: ciò che conta è che il prodotto contenga tabacco trinciato/frazionato che può essere fumato senza una trasformazione industriale e che le componenti vengano riscaldate/inalate insieme.
  • Per qualificare un prodotto come "tabacco da fumo" occorrono due condizioni cumulative: il tabacco deve essere trinciato/frazionato (o simili) e deve poter essere fumato senza successiva trasformazione industriale. La semplice manipolazione per l'uso non è considerata trasformazione industriale.
  • Se il prodotto non contiene tabacco ma ha una funzione esclusivamente medica, esso è escluso dall'ambito della direttiva sulle accise; prodotti senza tabacco destinati a scopi non medici possono invece rientrare nell'ambito d'imposta se imitano prodotti da fumare.
  • Ai fini dell'accisa e della verifica doganale, il peso imponibile è quello dell'intero prodotto (non solo della quota di tabacco), pertanto dichiarazioni che riportano solo il peso del tabacco interno possono essere rettificate e sanzionate.
  • Nella classificazione tariffaria e nell'applicazione dell'accisa, le sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina o aromi, se presenti in un prodotto destinato a essere fumato insieme al tabacco, non impediscono la qualificazione del prodotto come tabacco da fumo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.