Sentenza del 16/09/2020 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TOSAP - Rampa accesso ad attività artigianale - Soggezione al tributo - Sussiste - Riduzione 50% - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa all'assoggettabilità a TOSAP di una rampa di accesso realizzata dalla società per l'ingresso in un'area artigianale. Questioni principali: se la rampa, pur potenzialmente aperta al transito pubblico ma di fatto funzionale quasi esclusivamente all'attività privata, sia soggetta a TOSAP; e se, in caso di soggezione, sia applicabile la riduzione del 50% prevista dall'art. 44 del D.Lgs. n.507/1993 per i passi carrabili, applicata per analogia alla rampa quando essa assolve prevalentemente alla stessa funzione del passo carrabile.
La decisione
Appello parzialmente accolto. Il Collegio ha ritenuto che la rampa abbia carattere pubblico ma sia, di fatto, destinata prevalentemente all'accesso dell'area artigianale della società, cioè a uso sostanzialmente esclusivo privato; perciò la rampa è legittimamente assoggettata a TOSAP in quanto occupazione di suolo pubblico a prevalente utilizzo privato. Tuttavia il Collegio ha riconosciuto che, per la sua natura e funzione, la rampa può essere assoggettata analogicamente alla disciplina del passo carrabile e pertanto è applicabile la riduzione del 50% prevista dall'art. 44 D.Lgs. n.507/1993. Conseguenza: parziale accoglimento dell'appello (respingendo le eccezioni sull'inesistenza della TOSAP, ma accogliendo il diritto alla riduzione del 50% per le annualità contestate). Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n.507/1993, art. 44
La riduzione prevista per i passi carrabili può essere applicata per analogia anche a una rampa se, di fatto, questa assolve prevalentemente alla stessa funzione di sbocco privato su area pubblica; tale analogia giustifica l'abbattimento del 50% del tributo.
Regolamentazione comunale della TOSAP (delibera del Consiglio n.33/94 richiamata dagli atti)
Il Comune ha applicato la TOSAP avvalendosi della propria autonomia impositiva sulla base della delibera comunale; il tributo può essere richiesto anche in assenza di formale concessione quando il soggetto è occupante senza titolo.
Normativa TOSAP (imposta su occupazione di suolo pubblico)
La TOSAP è dovuta quando un'area di suolo pubblico è occupata e destinata a prevalente uso privato; la valutazione si fonda sulla natura reale e sull'uso effettivo del bene (fatto prevalente) più che sulla sua potenzialità di apertura al pubblico.
Massime di principio
- Una rampa posta su sedime pubblico è soggetta a TOSAP quando il suo uso è, di fatto, prevalentemente privato o funzionalmente esclusivo per un'attività privata, anche se potenzialmente aperta al transito pubblico.
- La disciplina del passo carrabile (e la relativa riduzione prevista dall'art.44 D.Lgs. n.507/1993) può essere estesa per analogia a strutture affini, come una rampa, quando nella realtà svolgono la stessa funzione di sbocco privato su area pubblica; in tal caso è possibile ottenere la riduzione del 50%.
- La qualificazione fiscale dipende principalmente dall'uso concreto e dalla funzione svolta dall'opera (fattore fattuale): il mero fatto che la rampa sia tecnicamente parte della viabilità pubblica non esclude automaticamente l'applicazione della TOSAP se l'uso è prevalentemente privato.
- È contraddittorio e non convincente per l'ente municipale sostenere contemporaneamente l'uso esclusivo (per giustificare la tassazione) e negare la natura di passo carrabile (per negare la riduzione): le valutazioni dell'ente devono essere coerenti e fondate sui fatti documentati (mappe catastali, concessioni edilizie, atti amministrativi).
- Per situazioni analoghe verificare sempre documentazione tecnica (mappali, concessione edilizia, atti del TAR se presenti) e dimostrare l'uso effettivo per ottenere l'applicazione per analogia delle riduzioni previste dalla legge; le controversie possono portare a soluzioni di tipo parziale (assoggettabilità confermata ma con riduzioni riconosciute).
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