Sentenza del 16/09/2020 n. 712 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per la realizzazione di lavori di ampliamento di una strada appartenente ad un comune. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Nascita e portata del diritto a detrazione - Ampliamento di una strada appartenente a un comune - Contabilizzazione dei costi generati dai lavori in quanto parte delle spese generali del soggetto passivo - Determinazione dell'esistenza di un nesso diretto e immediato con l'attività economica del soggetto passivo - Cessione a titolo gratuito - Cessione assimilata ad una cessione effettuata a titolo oneroso - Articolo 5, paragrafo 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rifiuto della detrazione dell'IVA a monte relativa ai lavori di ampliamento di una strada comunale sostenuti dalla ricorrente (attraverso le sue controllate) necessari per lo sfruttamento di una cava. L'amministrazione fiscale ha considerato i lavori come una cessione a titolo gratuito al comune assimilabile a cessione onerosa ai sensi del diritto nazionale e ha quindi escluso il diritto alla detrazione e rettificato la base imponibile.
La decisione
La Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, ha stabilito: (1) ai sensi dell'art. 17(2)(a) della sesta direttiva, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta a monte per i lavori di ampliamento della strada comunale quando la strada è utilizzata sia dal soggetto passivo per la sua attività economica sia dal pubblico, purché i lavori non superino quanto necessario per l'attività economica del soggetto passivo e il loro costo sia incorporato nel prezzo delle operazioni a valle (o faccia parte delle spese generali); (2) l'autorizzazione unilaterale allo sfruttamento della cava concessa dall'amministrazione non costituisce corrispettivo per i lavori e, quindi, quei lavori non sono un'operazione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2(1) della direttiva; (3) l'art.5(6) della direttiva non impone di assimilare a cessione onerosa i lavori effettuati a titolo gratuito a favore del comune quando la strada, pur aperta al pubblico, è utilizzata per l'attività economica del soggetto passivo: non si realizza una situazione di consumo finale non tassato tale da legittimare l'assimilazione. Il giudice nazionale dovrà però verificare, in concreto, se i lavori eccedono quanto necessario e se i costi sono effettivamente incorporati nel prezzo delle operazioni a valle.
Norme richiamate
Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)
Il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'IVA dovuta o assolta per le merci e i servizi impiegati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta.
Riconosce il diritto a detrazione quando le spese a monte sono connesse direttamente e immediatamente alle operazioni imponibili o rientrano nelle spese generali e sono incorporate nel prezzo delle operazioni a valle; il pubblico uso della strada non esclude il diritto se i lavori sono necessari all'attività economica del soggetto passivo.
Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 2, paragrafo 1
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Per essere operazione a titolo oneroso è necessario un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. L'autorizzazione unilaterale concessa dall'amministrazione non costituisce di per sé corrispettivo per i lavori effettuati.
Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 5, paragrafo 6
È assimilato a una cessione a titolo oneroso il trasferimento a titolo gratuito di un bene quando detto bene ha consentito una detrazione totale o parziale dell'IVA, salvo omaggi di scarso valore e campioni.
La disposizione mira ad evitare consumi finali non tassati. Tuttavia, se il bene/servizio trasferito a titolo gratuito è destinato principalmente all'attività economica del soggetto passivo e i relativi costi sono incorporati nelle sue operazioni imponibili, non è necessario assimilare automaticamente l'operazione a una cessione onerosa.
UStG (diritto tedesco) - Articolo 1, 3 (1b e 4) e 15
Norme nazionali che definiscono operazioni imponibili, cessioni assimilate a onerose e diritto alla detrazione (art.15: esclusioni).
La normativa nazionale contempla l'assimilazione di trasferimenti gratuiti a cessioni onerose se hanno dato diritto a detrazione. La Corte UE tuttavia chiarisce i limiti di tale assimilazione alla luce del diritto comunitario: la qualificazione nazionale rileva per la forma, ma l'applicazione dell'IVA e del diritto a detrazione devono rispettare i criteri di nesso diretto/immediato e di effettivo corrispettivo secondo la direttiva.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione dell'IVA pagata a monte su lavori fatti su beni di terzi (es. strada comunale) occorre dimostrare un nesso diretto e immediato tra quei lavori e le operazioni imponibili svolte dal soggetto passivo oppure che tali costi rientrino nelle spese generali e siano incorporati nel prezzo delle operazioni a valle.
- Il fatto che un bene sia aperto o utilizzabile dal pubblico non esclude automaticamente il diritto alla detrazione se il miglioramento è stato effettuato principalmente per esigenze dell'attività economica del contribuente e non per fini generali del pubblico.
- Un atto amministrativo unilaterale (es. autorizzazione allo sfruttamento di una cava) non costituisce di per sé corrispettivo per qualificare come onerosa una prestazione effettuata verso la pubblica amministrazione; occorre un nesso sinallagmatico e un effettivo controvalore.
- Se i lavori eccedono quanto obiettivamente necessario per lo svolgimento dell'attività economica, la detrazione può essere limitata pro rata alla parte dei costi effettivamente necessaria.
- La qualificazione nazionale (es. assimilazione a cessione di opere) va rispettata ma deve essere interpretata e applicata in conformità ai principi e criteri del diritto dell'UE (in particolare nesso diretto/immediato e principio di neutralità dell'IVA).
- Per casi analoghi è opportuno documentare contrattualmente e contabilmente che i costi sono incorporati nel prezzo delle operazioni a valle o nelle spese generali dell'impresa, e chiarire la finalità economica prevalente degli interventi per sostenere il diritto alla detrazione.
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