Cassazione Penale, Sentenza n. 15923/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la nullità del giudizio di appello per vizio della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale: l'avviso fu notificato al difensore "in proprio" il 6/10/2022 quando non era ancora stata accertata l'inidoneità del domicilio dichiarato (accertata solo il 31/10/2022). La difesa sosteneva che, una volta risultata l'irreperibilità, la notificazione doveva essere effettuata al difensore quale domiciliatario dell'imputato e/o altrimenti assicurare la conoscenza dell'udienza all'imputato, altrimenti viene leso il contraddittorio e la possibilità per l'imputato di esercitare scelte processuali deflattive (art. 599 bis c.p.p.). La difesa ha eccepito tempestivamente la nullità nelle conclusioni per l'udienza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la notificazione, effettuata al difensore "in proprio" prima che fosse verificata l'inidoneità del domicilio dichiarato, non poteva sostituire una validà notifica al domiciliatario dell'imputato irreperibile né garantire la conoscenza effettiva dell'udienza da parte dell'imputato. Avendo la difesa tempestivamente eccepito la nullità, il vizio processuale è stato ritenuto rilevante e la sentenza impugnata è stata annullata. Per la rilevanza del vizio l'annullamento è stato disposto senza rinvio, con consequente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen., comma 8
Richiamata in relazione alle regole sulla notificazione e alla necessità di accertare l'inidoneità del domicilio dichiarato prima di fare ricadere la notificazione sul difensore; la corte ha ritenuto che la notificazione al difensore "in proprio" non sostituisce quella al difensore quale domiciliatario dell'imputato irreperibile
Norma richiamata nell'ambito delle regole sul procedimento camerale di appello; utilizzata per valutare la correttezza del procedimento e delle notificazioni relative all'udienza camerale
Riferimento alle modalità di notificazione e agli effetti della notificazione nelle fasi processuali; la Corte ha valutato l'effettività della conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato
Richiamato come esempio dei diritti processuali che possono essere pregiudicati dalla mancata conoscenza dell'udienza (possibilità di eleggere riti o scelte deflattive); l'assenza di notificazione valida ha privato l'imputato di tali facoltà
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza deve garantire la conoscenza effettiva dell'udienza da parte dell'imputato: notificare solo al difensore "in proprio" prima di aver accertato l'inidoneità del domicilio può essere insufficiente se l'imputato rimane all'oscuro.
- Se il domicilio dichiarato risulta inidoneo o l'imputato è irreperibile, la notificazione deve essere effettuata tenendo conto della figura del difensore come domiciliatario (notifica al difensore quale domiciliatario) o con altre modalità che assicurino il contraddittorio.
- La tempestiva eccezione di nullità da parte della difesa è essenziale: se sollevata per tempo, il vizio relativo alla notifica può portare all'annullamento della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio.
- L'annullamento per vizio processuale che compromette il contraddittorio può comportare la trasmissione degli atti alla corte competente per il proseguimento del processo (o, a seconda del caso, l'annullamento senza rinvio), pertanto la violazione è rimediata con il riesame della fase interessata.
- In casi analoghi è importante documentare l'assenza di conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato e conservare prova della tempestiva eccezione difensiva; viceversa la mancata opposizione in tempo utile può comportare la perdita della relativa impugnazione
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