Cassazione Penale, Ordinanza n. 19228/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non riforma la decisione di merito, che resta quindi ferma nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per la detenzione/negoziazione di capi d'abbigliamento contraffatti. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza di prova dell'elemento soggettivo; con il secondo ha lamentato l'omesso esame delle deduzioni difensive, sostenendo che non fosse stata adeguatamente valutata la sua posizione rispetto alla provenienza e alla natura dei beni. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, chiedendo una maggiore diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nella massima estensione in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici, ripetitivi e comunque già compiutamente disattesi dal giudice di merito, che aveva valorizzato la comprovata natura contraffatta dei beni, l'esclusione del falso grossolano e la consapevolezza desunta dalla mancanza di giustificazioni sulla disponibilità di un ingente quantitativo di capi recanti marchi di note case di produzione. Ha inoltre ritenuto generiche le censure sul trattamento sanzionatorio, poiché reiteravano richieste già esaminate in appello.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in modo adeguato dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche da elementi fattuali sintomatici, come l'assenza di spiegazioni plausibili sulla disponibilità di una rilevante quantità di merce contraffatta recante marchi notori.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono contenere censure specifiche e non possono limitarsi a reiterare richieste di maggiore riduzione della pena o delle attenuanti già concesse nella massima estensione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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