Cassazione Civile, Sentenza n. 32177/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il ricorso per revocazione avverso una precedente pronuncia. Deduce errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., denuncia nullità del procedimento e della sentenza per vizi formali (atti cartacei, mancanza di firma digitale) e censura vizi di motivazione e omissione di pronunce su questioni dedotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che lamentele di "errore di fatto" attengono a valutazioni probatorie (errore di giudizio) e non a un errore di fatto immediatamente rilevabile ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; il secondo motivo (nullità e vizi processuali) è inammissibile per mancata specificazione degli atti affetti da nullità ai sensi dell'art. 366 c.p.c. La Corte ha inoltre ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non apparente. La ricorrente è condannata alle spese e a eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
Definizione dell'errore di fatto rilevante per la revocazione: deve essere un errore di percezione della realtà, immediatamente e concretamente rilevabile, non riconducibile a semplice apprezzamento delle prove (quest'ultimo è rimesso al ricorso per cassazione).
Richiamato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza; la Corte ne valuta l'eccezione ma la dichiara inammissibile per carenza di specificità nella indicazione degli atti invalidi.
Norma sulla libera valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le censure della ricorrente riguardassero la valutazione delle prove e non un errore di fatto immediato.
art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ.
Richiede la specifica indicazione degli atti che si ritengono nulli in sede di impugnazione: omissione di tale specificazione ha reso inammissibile il motivo relativo alle nullità procedurali.
art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.
Criterio sulla motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse adeguata e non apparente.
Richiamato implicitamente per distinguere l'errore di giudizio (impugnabile in cassazione) dall'errore di fatto rilevante per la revocazione.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
Prevede l'obbligo, in determinate condizioni, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; la Corte ne dà atto in dispositivo.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Invocato dalla ricorrente in tema di giusto processo; la Corte non riconosce che la vicenda integri un vulnus a garanzia per giustificare la revocazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di percezione della realtà immediatamente rilevabili nei documenti: non può essere usata per contestare valutazioni probatorie o la valutazione complessiva degli elementi di fatto.
- Se si deduce la nullità di atti o vizi procedurali è necessario indicare con precisione quali atti siano affetti da nullità e perché, ai sensi dell'art. 366 c.p.c.; la genericità rende il motivo inammissibile.
- Questioni relative alla valutazione delle prove e all'apprezzamento del materiale probatorio sono tipicamente materie per il ricorso per cassazione (art. 360 n.5 c.p.c.), non per la revocazione per errore di fatto.
- Le doglianze sulla mancanza di firma digitale o sulla forma telematica degli atti devono essere specificamente provate e contestualizzate; l'invocazione generica non basta a determinare la nullità della decisione.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il ragionamento del giudice; per essere censurabile per apparente motivazione occorre che l'argomentazione sia oggettivamente inidonea a far conoscere il percorso logico-giuridico seguito.
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