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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32165/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello di Lecce che aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con computo delle quote fisse (art. 10, L. n.160/1975) ma aveva limitato il recupero dei ratei pregressi applicando la decadenza prevista dall'art. 47, d.P.R. n.639/1970 e dagli effetti della modifica introdotta dall'art. 38, d.l. n.98/2011, ritenendo inammissibili i ratei anteriori al triennio antecedente il deposito del ricorso introduttivo (depositato il 26.4.2012). La ricorrente deduceva violazione di legge per avere i giudici di merito qualificato la preclusione come decadenza anziché come prescrizione e per ritenere non rilevante la contumacia dell'INPS rispetto all'eccezione di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che: (1) la decadenza sostanziale in materia previdenziale è di ordine pubblico e va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, quindi la contumacia dell'INPS non impedisce la rilevazione della decadenza; (2) tuttavia la Corte territoriale ha errato nel retrodatare l'effetto estintivo della decadenza all'aprile 2009. L'art. 38, comma 1, lett. d), n.1, del d.l. n.98/2011 ha introdotto un termine di decadenza che trova applicazione solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma (6.7.2011), conformemente al principio di cui all'art. 252 att. c.c. e alla giurisprudenza di legittimità. Pertanto la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo, con essegnazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 47, d.P.R. n. 639/1970

    La norma disciplina la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni previdenziali; la Corte conferma che tale decadenza tutela l'interesse pubblico alla certezza delle spese pubbliche ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con L. n. 166/1991)

    Richiamata insieme ad altre disposizioni sul regime delle prestazioni; utilizzata dai giudici di merito nella ricostruzione della disciplina della decadenza sulle prestazioni previdenziali.

  • art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011)

    La modifica ha introdotto un termine di decadenza per le azioni giudiziarie relative a prestazioni parzialmente riconosciute o a pagamento di accessori; la Corte precisa che tale termine opera solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (6.7.2011) e non retroattivamente rispetto a fatti anteriori.

  • art. 10, L. n. 160/1975

    Norma richiamata quale fonte delle 'quote fisse' da inserire nel computo della pensione per la riliquidazione riconosciuta alla ricorrente.

  • art. 252 att. c.c. (disposizioni di carattere transitorio o, sezione applicabile)

    Principio applicato dalla Corte (e dalla suprema giurisprudenza) secondo cui la modifica normativa che introduce un nuovo termine di decadenza si applica alle situazioni preesistenti soltanto a partire dall'entrata in vigore della norma, evitando effetti retroattivi estensivi.

  • Cass. S.U. n. 15352/2015 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui le modifiche normative che introducono termini di decadenza si applicano alle situazioni preesistenti individuando la decorrenza dalla data di entrata in vigore della modifica.

Massime di principio

  • La decadenza sostanziale delle pretese previdenziali è di ordine pubblico: il giudice può e deve rilevarla d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dalla contumacia dell'ente previdenziale.
  • Quando una norma introduttiva di decadenza è stata inserita ex novo (o modifica il regime precedente), il termine di decadenza decorre dalla data di entrata in vigore della norma e non può essere applicato retroattivamente a fatti anteriori (principio di cui all'art. 252 att. c.c. e giurisprudenza consolidata).
  • Nelle cause di riliquidazione delle pensioni occorre distinguere tra: a) il momento di maturazione dei singoli ratei (per eventuali effetti anteriori all'entrata in vigore della nuova norma) e b) la data di efficacia della disciplina di decadenza introdotta dalla norma modificativa (da quella data decorre il nuovo termine di decadenza).
  • La qualificazione della preclusione come 'decadenza' (estintiva) o come 'prescrizione' (estintiva ma con regole di interruzione e computo diverse) è rilevante per gli effetti e va verificata alla luce della norma che si assume introduttiva della limitazione; l'introduzione normativa di un termine di decadenza opera con efficacia prospettica salvo diversa disposizione espressa.
  • In casi analoghi è essenziale verificare: a) la data di maturazione delle prestazioni/crediti; b) la data di entrata in vigore di eventuali disposizioni di decadenza; c) se e quando sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario; d) la possibilità che la decadenza venga rilevata d'ufficio anche se l'ente è contumace.

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