Cassazione Civile, Ordinanza n. 26735/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa tributaria era stata soddisfatta per effetto del concordato fallimentare della società e che vi era concorde posizione processuale delle parti. Ha inoltre compensato le spese di lite in ragione dell'esito del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativi agli anni 2002-2006 nei confronti di una società. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli della contribuente, ritenendo legittima la motivazione per relationem agli atti di PVC e fondate le riprese su indagini finanziarie, con applicazione della presunzione legale relativa di cui all'art. 32 del d.P.R. 600/1973 e ritenendo non provata l'esistenza di costi idonei a ridurre i ricavi rideterminati. In cassazione è stato proposto un ricorso con un motivo unico, poi illustrato da memoria. Successivamente, a seguito di ordinanza interlocutoria, è emerso per nota dell'ufficio fiscale che, per effetto di concordato fallimentare della società contribuente, la pretesa erariale oggetto del processo doveva considerarsi soddisfatta nei termini previsti dalla procedura concorsuale; le parti hanno quindi preso posizione concorde sulla cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
presunzione legale (relativa)
Le risultanze delle indagini finanziarie consentono di fondare la ripresa fiscale secondo una presunzione legale relativa, superabile con prova contraria del contribuente, nel caso di specie non ritenuta adeguatamente fornita nella fase di merito.
È richiamato solo nella massima citata dalla Corte per affermare che la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza di prova del regolare adempimento del concordato fallimentare e della mancanza di domande di annullamento o risoluzione.
Viene evocato quale base normativa della presunzione relativa posta a fondamento delle riprese fiscali da indagini finanziarie.
Massime di principio
- Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere presuppone che entrambe le parti riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e formulino conclusioni conformi.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando la parte che ha agito abbia conseguito l'integrale soddisfacimento della propria pretesa direttamente per effetto della controparte o della sopravvenienza estintiva del debito accertata in giudizio.
- Le riprese fiscali basate su indagini finanziarie operano nel quadro di una presunzione legale relativa che richiede, per essere superata, una prova contraria specifica e adeguata da parte del contribuente.
- Quando il rapporto tributario è definito per effetto di una procedura concorsuale che soddisfi la pretesa erariale nei termini previsti, viene meno l'interesse alla decisione sul merito della controversia pendente.
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