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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42526/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione sostenendo: 1) nullita della notificazione del decreto di citazione a giudizio perche inviata per PEC il 15/01/2018 all'Avv. Luigi Tiano (Foro di Crotone) mentre il difensore di fiducia nominato dall'imputato era l'Avv. Vincenzo Tiano (Foro di Cosenza), con conseguente lesione del diritto ad avere il difensore di scelta e vizio agli artt. 178, co.1, lett. c) e 179, co.1 c.p.p.; 2) vizio per omessa motivazione ai sensi dell'art. 175 c.p.p. circa il diniego del beneficio della non menzione della condanna sul casellario giudiziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la mancata notificazione al difensore di fiducia obbligatorio determina una nullita assoluta degli atti e dell'udienza ai sensi degli artt. 178, co.1, lett. c) e 179, co.1 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Maritan). La presenza di un difensore nominato d'ufficio non ha sanato la nullita. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e quella del Tribunale di Crotone e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte ha interpretato la norma come causa di nullita assoluta quando venga omessa la partecipazione del difensore di fiducia nei casi in cui la sua presenza e obbligatoria, incidendo sul diritto alla difesa di scelta.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Applicata unitamente all'art.178 per qualificare la nullita come di ordine generale e insanabile quando la notificazione non raggiunge il difensore di fiducia obbligatorio.

  • art. 175 c.p.p.

    Richiamata rispetto all'obbligo di motivazione in ordine al riconoscimento o al diniego del beneficio della non menzione; la Corte ha considerato rilevante la mancata motivazione lamentata dal ricorrente.

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Richiamato per chiarire che la nomina di un difensore d'ufficio non puo' sostituire la presenza obbligatoria del difensore di fiducia nella ipotesi prevista dalla giurisprudenza, e quindi non sanare la nullita.

  • art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    La Corte ha richiamato il principio che il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta e parte integrante del giusto processo, la cui lesione puo' determinare nullita degli atti.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti processuali al difensore effettivamente incaricato dall'imputato e essenziale: la mancata notificazione al difensore di fiducia quando la sua presenza e obbligatoria puo' determinare nullita assoluta degli atti e dell'udienza.
  • La presenza di un difensore nominato d'ufficio non sanera' la nullita derivante dall'assenza del difensore di fiducia se la sua partecipazione era obbligatoria.
  • Quando si contesta la mancata motivazione sul diniego di benefici processuali (es. non menzione), il giudice deve offrire motivazione specifica; l'omessa motivazione e un vizio che puo' essere valorizzato in sede di ricorso.
  • Se sussiste una nullita assoluta per violazione del diritto alla difesa di scelta, la soluzione puo' essere l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti al giudice competente per il nuovo giudizio.
  • Nel valutare ricorsi sulla validita delle notifiche via PEC, occorre verificare esattamente il destinatario e la corrispondenza con il difensore indicato dall'imputato; errori di destinatario anche se medesimo cognome o foro diverso non sono irrilevanti.

Testo integrale

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