Cassazione Penale, Sentenza n. 12781/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di sequestro di persona e tentata estorsione; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (ritenuta apparente), sostenendo che il Tribunale non avesse indicato specifiche e concrete ragioni idonee ad escludere l'adeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sia consentito in sede di legittimità rinnovare la valutazione degli elementi di fatto e del peso degli indizi, essendo il controllo limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti nella motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Roma aveva motivato adeguatamente la conferma della custodia in carcere richiamando la gravità e la recente reiterazione dei fatti, la "chiara escalation criminosa", la disponibilità di armi, l'uso di complici (alcuni non identificati), la vicinanza dell'abitazione dell'imputato agli uffici della persona offesa e l'uso di luoghi connessi al sequestro; aveva inoltre escluso l'efficacia di misure alternative (domiciliari o braccialetto elettronico). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Non essendo disposta la rimessione in libertà, la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Giurisprudenza consolidata - Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone), Rv. 269438
in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
La Corte applica il principio che la Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove del caso; il controllo è limitato alla verifica della completezza, pertinenza e coerenza giuridica della motivazione che ha sorretto la misura cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni sull'adempimento della Cancelleria nel caso in cui dall'odierno provvedimento non derivi la rimessione in libertà dell'imputato
Stabilisce gli obblighi amministrativi di comunicazione a seguito del provvedimento cautelare quando la decisione in Cassazione non comporta la liberazione dell'imputato.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari personali la valutazione è limitata a vizi di diritto o a illogicità evidenti della motivazione; non è possibile chiedere la rivalutazione del materiale probatorio o del grado di indizi.
- Per ottenere la revoca o attenuazione della custodia cautelare è necessario che il provvedimento impugnato manchi di ragioni giuridicamente significative o manifesti contraddizioni/assenze motivazionali; osservazioni generiche non sono sufficienti.
- Motivi quali gravità del fatto, recentità, disponibilità di armi, uso di complici (soprattutto se non identificati), uso dell'abitazione per il reato e prossimità rispetto alla vittima sono considerati idonei a giustificare il carcere e ad escludere misure domiciliari o il solo braccialetto elettronico.
- Quando il giudice ritiene che le misure alternative non garantiscano la permanenza del rischio (p. es. rischio di reiterazione o di contatti con complici), la custodia in carcere può essere ritenuta necessaria; chi impugna dovrebbe dimostrare concretamente l'efficacia delle misure proposte.
- Se la decisione di Cassazione non determina la scarcerazione, seguono obblighi amministrativi di comunicazione previsti dall'ordinamento (art. 94 disp. att.).
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