Cassazione Penale, Sentenza n. 12232/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati fallimentari (bancarotta documentale, operazioni dolose e causazione del fallimento) deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata prova del "dolo specifico" nella bancarotta documentale (art. 216 r.d. 267/1942) e per la qualificazione della fattispecie come dolosa anziché semplice; 2) insufficiente motivazione sulla natura fraudolenta e sulla finalizzazione al dissesto delle "operazioni dolose" (art. 223 r.d. 267/1942), con contestazione della sussistenza del dolo o, quantomeno, della prevedibilità del dissesto; 3) carenza del nesso causale e della prevedibilità del dissesto; 4) vizio relativo alla prescrizione (termine decennale decorrente dal fallimento, con conseguente affermazione di estinzione del reato); 5) omessa valutazione di elementi di prova decisivi (deposito tardivo di scritture, consegna di un veicolo, incarico per ricostruzione contabile) e, nel caso di Giovanni Ferrara, presunta lesione del diritto di difesa per difficoltà nell'accesso agli atti dalla cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il motivo preliminare sulla presunta lesione del diritto di difesa per mancata indicazione di una nullità procedurale a pena di invalidità. Ha ritenuto fondata la motivazione dei giudici di merito: la qualificazione e la valutazione del dolo (specifico per talune ipotesi di bancarotta documentale e generico per le "operazioni dolose") sono state adeguatamente motivate, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado (tecnica della "doppia conforme"); gli indici fattuali raccolti (documentazione incompleta/inattendibile, comportamenti ostativi, scelta gestionale di non adempiere obblighi fiscali) giustificano la ritenuta finalizzazione fraudolenta e la prevedibilità del dissesto; la questione del nesso causale proposta in cassazione era, in gran parte, inammissibile perché sostanzialmente meramente critico o non già sollevata in appello; il motivo sulla prescrizione è dichiarato infondato/inammissibile tenuto conto degli atti interruttivi e delle sospensioni processuali intervenute. Sono state respinte anche le censure sulla mancata valutazione di singoli elementi di prova in quanto i giudici di merito li hanno esaminati e motivatamente scartati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
art. 216, co. 1, n. 2, r.d. n.267 del 1942
La norma prevede due fattispecie alternative: sottrazione o distruzione delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (può richiedere dolo generico). La Corte ha ritenuto che, alla luce degli indici fattuali, sussistesse il dolo specifico o comunque la finalizzazione fraudolenta per l'omessa tenuta/occultamento delle scritture.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Legge fallimentare, art. 223, comma 2
art. 223, co. 2, r.d. n.267 del 1942
L'articolo distingue fra causazione dolosa del fallimento (dolo specifico diretto a cagionare il dissesto) e fallimento per "operazioni dolose" (richiede dolo generico: coscienza e volontà delle singole operazioni e prevedibilità astratta del dissesto). La Corte ha confermato la qualificazione per "operazioni dolose" valorizzando il dolo generico e la prevedibilità del dissesto.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Legge fallimentare, art. 219, comma 2
art. 219, co. 2, r.d. n.267 del 1942
Richiamata fra le norme del complesso fallimentare contestato; la sentenza la inquadra nel più ampio insieme di reati fallimentari per i quali sono stati valutati dolo e responsabilità degli amministratori.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
art. 606, co. 1, cod. proc. pen.
Predisposizione dei motivi di cassazione: i ricorsi hanno dedotto violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione/valutazione della prova (lett. e)). La Corte ha valutato tali censure secondo i limiti di sindacato di legittimità e l'ammissibilità delle questioni di merito.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al termine per la motivazione; la Corte dichiara che le deduzioni sono espresse nei limiti strettamente necessari per la cassazione, come previsto dalla norma.
Massime di principio
- La bancarotta documentale va valutata distinguendo tra l'occultamento/sottrazione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la tenuta tale da impedire la ricostruzione (che può essere apprezzata anche come dolo generico); la motivazione deve mostrare indici che colleghino l'omissione a un disegno fraudolento contro i creditori.
- Per la fattispecie delle "operazioni dolose" (art. 223 co.2) non è necessario dimostrare la volontà specifica di provocare il fallimento: è sufficiente provare la coscienza e volontà delle singole operazioni e l'astratta prevedibilità del dissesto come conseguenza delle stesse.
- La tecnica della "doppia conforme" (richiamo integrale e condivisione della motivazione di primo grado da parte dell'appello) è legittima e rende le due sentenze leggibili congiuntamente: in cassazione il sindacato è limitato, specie quando la motivazione è ripetuta e coerente.
- Le censure in cassazione non possono ridursi a semplici critiche di merito o alla riproposizione di valutazioni alternative della prova: va dimostrato un concreto vizio di diritto o di motivazione che renda illogico o manifestamente insufficiente il convincimento del giudice.
- Le contestazioni sulla prescrizione devono considerare eventi interruttivi e sospensioni; un’apparente scadenza del termine prescrizionale può essere esclusa da atti interruttivi o sospensioni intervenute nel corso del procedimento.
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