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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29473/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I coniugi Miranda e Boccaccio avevano chiesto l'esecuzione della sentenza n.4/2004 del Tribunale di Torre Annunziata, volta all'arretramento/eliminazione di manufatti realizzati dai danti causa degli Izzo in violazione delle distanze legali. Gennaro Izzo oppose l'esecuzione sostenendo l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti e di Giuseppe Izzo perché la relativa domanda giudiziale non era stata trascritta prima dell'acquisto dell'immobile (anno 2000). I ricorrenti impugnavano poi in Cassazione la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione per inopponibilità, deducendo (i) errata applicazione delle norme sulla trascrizione e opponibilità (art.2653 c.c. e art.2909 c.c.), (ii) omessa/insufficiente motivazione sul mancato esame della domanda riconvenzionale dei ricorrenti, e (iii) violazioni sulla liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito secondo cui la trascrizione della domanda giudiziale, quando prevista, è la formalità giuridica indispensabile per rendere la sentenza opponibile ai successori a titolo particolare: la mera conoscenza della causa o la titolarità antecedente di altro immobile nello stesso condominio non sostituiscono la trascrizione. Ha inoltre rigettato le censure sulla motivazione e sulle spese, ritenendo i motivi privi dei necessari profili di specificità e rilevanza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, Euro 200,00 esborsi e accessori di legge; è stata altresì annotata l'eventuale applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2653 c.c.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la trascrizione della domanda giudiziale, quando la legge la prevede, è la formalità di pubblicità indispensabile per rendere opponibile la sentenza ai successori a titolo particolare; la mera conoscenza della causa non può sostituire la trascrizione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina degli effetti delle sentenze e della pubblicità: la corte lo considera nel quadro delle regole sulla opponibilità ai terzi, ma non è stato ritenuto idoneo a sovvertire il principio della necessaria trascrizione.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiama il principio secondo cui la sentenza pronunciata contro l'alienante può spiegare effetti verso il successore, salvo le limitazioni imposte dalle norme sulla trascrizione; la Corte sottolinea che tale principio non consente deroghe alla formalità di pubblicità richiesta dalla legge.

  • art. 612 c.p.c.

    Norma di rito sull'esecuzione in forma specifica: i coniugi avevano chiesto l'esecuzione della sentenza di merito per ottenere l'arretramento/eliminazione dei manufatti.

  • art. 616 c.p.c.

    Norma che disciplina il procedimento di opposizione all'esecuzione nel merito; con essa si è formato il giudizio principale nel quale è stata decisa l'inopponibilità della sentenza agli Izzo.

  • art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5)

    Richiamato come parametro di impugnazione per violazione di norme e per omessa/insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi di cassazione inammissibili o privi dei requisiti di specificità richiesti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato rispetto al divieto di riesame in cassazione di questioni già pacificamente ricostruite in entrambe le Sezioni di merito (c.d. doppia conforme): la Corte ha applicato i limiti all'impugnazione derivanti dalla decisione doppia conforme.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite: la Corte ha confermato l'applicazione del criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese, ritenendo inadeguate e non specificate le censure dei ricorrenti.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai parametri di liquidazione degli onorari; la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno specificato quali voci della tariffa sarebbero state violate.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 (commi 1-bis e 1-quater)

    Norme sul contributo unificato: la sentenza attesta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La trascrizione della domanda giudiziale, quando prevista dalla legge, è la formalità determinante per rendere opponibile una sentenza ai successori a titolo particolare: la semplice conoscenza della pendenza del giudizio o di fatti analoghi non la sostituisce.
  • Un acquirente può essere vincolato da una sentenza solo se la domanda giudiziale è stata trascritta prima del suo acquisto oppure se l'acquirente ha partecipato volontariamente o è stato chiamato a partecipare al giudizio (ossia è stato parte).
  • Nelle opposizioni all'esecuzione, questioni sopravvenute o domande riconvenzionali che escano dal perimetro dell'opposizione possono essere ritenute inammissibili o precluse, specie se non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione o non è stato integrato il contraddittorio.
  • In sede di cassazione l'ammissibilità e il successo del ricorso richiedono motivi specifici, congruamente articolati e non già una mera reiterazione di censura; le decisioni doppie conformi dei giudici di merito limitano il sindacato di legittimità.
  • Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza; chi contesta la misura deve indicare espressamente le voci e i parametri di riferimento (es. tariffe o d.m.) per ottenere la riforma.

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