Cassazione Civile, Sentenza n. 29342/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) relative a inadempienze nei lavori di sistemazione lungolago: Abbadesse impugna la riduzione del corrispettivo, la quantificazione dei danni e la ripartizione di responsabilità con il direttore dei lavori; Donatini contesta la qualificazione della sua responsabilità (progettista e direttore lavori), la mancata applicazione della limitazione di responsabilità per difficoltà tecniche, il rigetto di istanze istruttorie (CTU, prova testimoniale) e la valutazione delle prove sulla presenza di gabbioni e varianti di progetto. Il Comune deduce, incidentemente, la mancata ammissione di ulteriori censure e chiede la conferma/ correzione delle statuizioni economiche e delle spese.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili molte doglianze e infondati gli altri motivi dei ricorsi principali e incidentali, confermando, nei punti essenziali, la valutazione di merito della Corte d'appello: esclusa la risoluzione dei contratti, confermata la riduzione del corrispettivo (euro 369.012,00 oltre IVA) e il risarcimento del danno (euro 93.166,50) già liquidato in primo grado; mantenuta la condanna interna di riparto fra appaltatore e direttore dei lavori (con prevalente responsabilità di quest'ultimo) e respinte le censure sulla istruttoria e sulle valutazioni tecniche, in quanto insindacabili in sede di legittimità o prive di autosufficienza. In sintesi, i ricorsi vengono respinti e la decisione di merito sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 2055 c.c.
"Se il fatto dannoso è imputabile a più persone"
Fondamento della solidarietà passiva fra appaltatore e progettista quando i rispettivi inadempimenti concorrono efficacemente a cagionare il danno al committente
art. 2236 c.c.
Richiamata in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per casi di speciale difficoltà tecnica: la limitazione di responsabilità richiede che la prestazione implichi problemi tecnici di particolare difficoltà, elemento non provato nel caso
art. 72, comma 2, D.P.R. n. 554/1990
Rilevanza della dichiarazione dell'appaltatore sulla rispondenza dell'opera alle prescrizioni contrattuali; menzionata in relazione agli obblighi documentali e di conformità dell'esecuzione
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Parametro sul cui fondamento si valutano i profili di motivazione della sentenza impugnata: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non illogica
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
Norme che disciplinano i motivi di cassazione per omesso esame di fatto decisivo e per motivazione insufficiente: la Corte ha richiamato il divieto di riesame del merito e l'insindacabilità delle scelte discrezionali del giudice di merito
artt. 2699 e 2702 c.c.
Regole sulla prova per scrittura privata e sulla querela di falso; menzionate in relazione all'interpretazione dell'efficacia probatoria degli atti e delle consulenze tecniche
art. 1668 c.c.
Richiamata in ordine alla responsabilità per difetti dell'opera e alla compatibilità tra rimedi (es. riduzione del prezzo e risarcimento), valutata in rapporto alle domande del committente e ai fatti dedotti
Norme di diritto amministrativo/contrattuale sui progetti e capitolati (D.P.R. n. 554/1999; D.M. n. 145/2000; D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; capitolato speciale)
Richiami alle norme che disciplinano progettazione, controlli preliminari e collaudo: la Corte ricorda l'obbligo in capo alla Stazione Appaltante di predisporre progetto cantierabile, ma sottolinea che dalla doglianza di parte mancava la specificità necessaria per ritenere l'appaltatore esente da obblighi di segnalazione e sorveglianza
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito delle valutazioni tecniche e discrezionali del giudice di merito: contestazioni generiche o che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili o infondate.
- In caso di danno causato da più soggetti (appaltatore e progettista/direttore lavori) opera la solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c.; tuttavia l'interesse a chiedere la condanna solidale è del danneggiato (committente), e l'appaltatore può rivalersi internamente in base alla ripartizione di responsabilità.
- La limitazione di responsabilità del professionista (art. 2236 c.c.) vale solo se la prestazione implicava problemi tecnici di 'speciale difficoltà', onere che chi la invoca deve specificare e provare.
- La riduzione del corrispettivo e il risarcimento del danno possono coesistere se si riferiscono a rimedi diversi (adeguamento del prezzo all'opera effettivamente resa vs. ristoro di pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali sostenuti dal committente).
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'ammissione dei mezzi istruttori (CTU, testi): l'eventuale rifiuto deve essere adeguatamente contestato con motivazioni specifiche e nei termini processuali, altrimenti è insindacabile in cassazione.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale l'autosufficienza delle censure: vanno trascritti e compendiati gli atti e i passi decisivi (appelli, c.t.u., atti di causa) richiesti dalla doglianza, pena l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- La mancata esecuzione del collaudo o l'assenza del certificato di regolare esecuzione influiscono sul diritto al corrispettivo: senza collaudo e se le difformità impediscono il collaudo, il diritto al saldo può essere escluso.
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