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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29571/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU anno 2015 relativo a terreni immobili riconducibili a fondo immobiliare: la ricorrente contestava principalmente che il soggetto passivo dell'IMU dovesse essere il fondo comune d'investimento (privo di personalità giuridica) e non la società di gestione (SGR) intestataria formalmente degli immobili; contestava inoltre il valore venale attribuito al terreno, l'applicazione delle sanzioni e la presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (compensi liquidati in euro 7.600,00 oltre spese forfettarie del 15%, esborsi euro 200,00 e accessori). Nel merito: 1) è confermato che i fondi comuni di investimento immobiliari sono privi di autonoma personalità giuridica e costituiscono patrimoni separati della SGR, per cui la SGR, quale intestataria formale degli immobili, è soggetto passivo IMU e risponde nei limiti del patrimonio del fondo; 2) il motivo relativo al valore venale risulta inammissibile per la censura di tipo n.5 nella ipotesi di doppia conforme; 3) il motivo sulle sanzioni è stato considerato infondato: la sanzione pari al 100% è congrua alla luce del parziale pagamento effettuato; 4) la censura sulla presunta carenza di motivazione dell'avviso è inammissibile/infondamentata perché formulata in termini generici e senza riprodurre testualmente l'atto impugnato (violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58 del 1998, art. 36

    Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

    I fondi sono patrimoni separati senza personalità giuridica; la SGR risulta formalmente titolare degli immobili e risponde delle obbligazioni relative agli immobili, nei limiti del patrimonio del fondo.

  • d.lgs. n. 504 del 1992 (norme IMU), art. 2 e art. 5

    Richiamate per i criteri di individuazione del soggetto passivo e della determinazione del valore ai fini IMU: la Cassazione conferma l'applicazione della normativa IMU alla SGR quale soggetto passivo formale.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 (modifica art. 14) - sanzioni

    1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila. 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

    La graduazione sanzionatoria giustifica l'applicazione di una sanzione pari al 100% in caso di dichiarazione infedele o parziale, e consente l'applicazione della sanzione massima quando vi sia omessa dichiarazione collegata a omesso versamento integrale; nel caso di specie il parziale pagamento giustifica la sanzione applicata.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo con riferimento al n.5 (travisi di fatto/omesso esame) in presenza di doppia conforme in merito risulta inammissibile se non indicate le ragioni di fatto diverse.

  • codice di procedura civile, art. 366 (principio di autosufficienza del ricorso)

    In cassazione il ricorso deve contenere gli estratti degli atti amministrativi o le parti testuali dell'atto che si censura; la mancata riproduzione dell'avviso di accertamento rende inammissibile la censura sulla sua motivazione.

  • art. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: le censure devono avere rilievo rispetto alla decisione effettivamente motivata in primo grado e impugnata in appello.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato in relazione ai principi procedurali del processo tributario e rispetto delle formalità di impugnazione.

  • DPR n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater e L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17

    Richiamate con riguardo all'obbligo di versamento del contributo unificato e alla sussistenza dei presupposti per il suo raddoppio/versamento a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di fondi comuni di investimento privi di personalità giuridica, la SGR intestataria degli immobili può essere considerata soggetto passivo degli tributi immobiliari (IMU), pur rispondendo nei limiti del patrimonio del fondo: le deduzioni della società devono dimostrare l'impossibilità di adempiere per superamento di tali limiti.
  • Se il contribuente effettua un pagamento parziale la sanzione amministrativa puoò essere applicata nella misura significativa prevista dall'art. 14 (anche il 100%), non essendo automaticamente illegittimo il recupero della sanzione minima o intermedia se giustificata dai fatti.
  • In Cassazione le censure contro la motivazione di un avviso amministrativo (es. avviso di accertamento) richiedono la riproduzione testuale delle parti dell'atto contestato nel ricorso (principio di autosufficienza); altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando in sede di merito esistono decisioni 'conformi' (doppia conforme), i motivi basati sul n.5 dell'art. 360 c.p.c. sono frequentemente inammissibili a meno di specifica indicazione delle ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.
  • In fase di appello bisogna contestare le motivazioni della sentenza di primo grado; non è sufficiente riproporre genericamente le tesi difensive rispetto all'avviso di accertamento: il controllo si esercita sulla motivazione del giudice di merito.

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