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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29570/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di merito che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un'ingiunzione di pagamento per IMU, interessi e sanzioni. In Cassazione la società ha prospettato cinque motivi: (i) motivazione apparente della sentenza di merito; (ii) violazione del principio di autonomia patrimoniale del fondo e della conseguente esclusiva responsabilità del fondo stesso per l'IMU (ovvero che solo il fondo, e non la società di gestione, sarebbe soggetto passivo); (iii) e (iv) profili connessi a presunta doppia imposizione e al regime delle ammissioni al passivo nelle procedure concorsuali; (v) mancata interruzione del processo in conseguenza della messa in liquidazione giudiziale del fondo gestionato da Polis. La ricorrente sosteneva, in particolare, che il fondo immobiliare "Vignola" fosse l'unico soggetto passivo e che la sua liquidazione avrebbe inciso sulla capacità di stare in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. Ha ritenuto: (a) non sussistente alcun vizio radicale di motivazione della sentenza d'appello, che ha affrontato e motivato i punti rilevanti (legittimazione di Area S.r.l. e assenza di interruzione per messa in liquidazione); (b) preclusa in cassazione la contestazione della definitività degli avvisi di accertamento, dato che gli atti impositivi risultano ormai definitivi; (c) corretta la statuizione secondo cui i fondi comuni d'investimento chiusi non hanno autonoma personalità giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU sugli immobili del fondo; (d) infondato il motivo sulla sospensione/interruzione del processo in conseguenza della liquidazione del fondo, poiché parte del giudizio è la società di gestione (Polis SGR) e non il fondo stesso. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (compensi pari a euro 7.600,00, oltre 15% forfettario, esborsi euro 200,00 e accessori) e al raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa vigente.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Fornisce il parametro costituzionale minimo di motivazione; la Corte ricorda che la motivazione è censurabile in cassazione solo se totalmente mancante o meramente apparente.

  • D.lgs. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Nel processo tributario impone l'obbligo di esporre concisamente i motivi di fatto e di diritto della decisione; la violazione è rilevante in cassazione solo se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiede nelle sentenze civili l'esposizione delle ragioni della decisione; la giurisprudenza di legittimità applica lo stesso criterio di adeguatezza minima della motivazione.

  • D.lgs. 58/1998 (TUF), art. 57 e commi 3-bis e 6-bis

    art. 57, commi 3-bis e 6-bis

    Ricorda la disciplina dei fondi comuni d'investimento; la Corte conferma che i fondi non hanno autonoma personalità giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione, la quale è titolare formale degli immobili e soggetto passivo dell'IMU.

  • D.lgs. 385/1993 (TUB), artt. 83 e 91 (citati nel ricorso)

    Richiamati nell'argomentazione della ricorrente, ma non hanno modificato la valutazione della Corte riguardo alla responsabilità della società di gestione per i tributi sugli immobili del fondo.

  • D.lgs. 546/1992, art. 40

    Norma sull'interruzione del processo: la Corte precisa che l'interruzione opera solo se la parte processuale è colpita dagli eventi previsti; la semplice procedura concorsuale riguardante il fondo non determina automaticamente l'interruzione quando la parte in giudizio è la società di gestione.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. 228/2012)

    Fornisce la base per l'aggravio del contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principali precedenti citati)

    Cass. Sez. 1, 08/05/2019, n. 12062; Cass. Sez. 5, 09/03/2023, n. 7116; Cass. Sez. 5, 22/12/2024, n. 33895

    I precedenti richiamati consolidano il principio che i fondi comuni d'investimento non sono soggetti di diritto e che la società di gestione è tenuta al pagamento dell'IMU sugli immobili riferibili al patrimonio separato del fondo.

Massime di principio

  • Se gli avvisi di accertamento sono ormai divenuti definitivi, il ricorso in Cassazione contro un'ingiunzione di pagamento non può rimettere in discussione la sostanza degli accertamenti: è possibile censurare solo vizi propri dell'ingiunzione o vizi di motivazione secondo i limiti costituzionali.
  • I fondi comuni di investimento chiusi non hanno autonoma personalità giuridica: costituiscono patrimoni separati della società di gestione e, di conseguenza, la società di gestione è il soggetto formalmente titolare degli immobili e soggetto passivo di tributi come l'IMU.
  • La dichiarazione di ammissione di un credito al passivo di una procedura concorsuale non estingue automaticamente l'obbligazione tributaria: l'obbligo di pagamento resta fino all'effettivo soddisfacimento.
  • La messa in liquidazione o la procedura concorsuale che riguarda il fondo non determina per sé l'interruzione del processo se la parte rimane la società di gestione; l'interruzione opera solo se l'evento colpisce la parte processuale indicata.
  • I vizi di motivazione sono sindacabili in Cassazione solo quando la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile; è insufficiente la mera contestazione della valutazione dei fatti già esaminata e motivata in sede di merito.
  • Nelle controversie tributarie collegate a patrimoni separati (fondi), verificare sempre chi è il soggetto formalmente titolare degli immobili e chi è indicato negli atti impositivi: questo determina il reale soggetto passivo e la possibilità di opporre eccezioni procedurali.

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