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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29368/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato improseguibile l'azione di ripetizione dell'indebito promossa da Capodiferro a seguito della vendita di un immobile a prezzo superiore al prezzo massimo di cessione previsto dalla convenzione comunale. Il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità parziale del contratto di compravendita e la restituzione della differenza di prezzo (€195.830,36). La venditrice aveva chiesto l'affrancazione del vincolo durante l'appello e il notaio era stato chiamato in garanzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso (errore di diritto della Corte d'appello nell'affermare l'improseguibilità del giudizio) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo motivo; ha assorbito il sesto motivo e rigettato gli altri. In particolare la Cassazione ha stabilito che la proposizione e documentazione della domanda di affrancazione determina la sospensione (e non l'estinzione) del processo di ripetizione dell'indebito, richiamando la giurisprudenza di legittimità (sez. un. n. 21348/2022). La causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 25‑undecies del d.l. 119/2018 (convertito in legge 136/2018)

    Novella che ha esteso la legittimazione all'affrancazione alle "persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile" e ha inciso sul regime dei vincoli del prezzo massimo di cessione; ritenuta costituzionalmente valida dalla Corte costituzionale (sent. n.210/2021).

  • art. 31, commi 49‑bis, 49‑ter, 49‑quater legge 448/1998

    Regolano la possibilità di affrancazione e gli effetti sul contratto di trasferimento: il comma 49‑quater prevede che in pendenza della rimozione dei vincoli il contratto non produca effetti limitatamente alla differenza eccedente il prezzo vincolato e che l'eventuale pretesa di rimborso si estingua con la rimozione; la Cassazione interpreta tale effetto come sospensivo se la domanda di affrancazione è stata proposta e documentata.

  • d.m. 28/09/2020 n.151

    Regolamento che disciplina le modalità di rimozione del vincolo; stabilisce che il vincolo si considera rimosso per effetto della stipula della convenzione fra le parti, rilevante ai fini dell'estinzione o sospensione delle pretese di rimborso.

  • legge 865/1971, art. 35

    Norma sull'edilizia residenziale pubblica cui il ricorrente aveva fatto riferimento per fondare la richiesta di restituzione; richiamata nel quadro normativo del vincolo del prezzo massimo di cessione.

  • art. 345 c.p.c. (produzione di documenti in appello)

    Stabilisce i limiti alla produzione di nuovi documenti in appello; la Cassazione ha ritenuto ammissibile la produzione dell'istanza di affrancazione in appello poiché la norma che legittimava l'istanza è intervenuta dopo il primo grado.

  • Cass., sez. un., n. 21348/2022

    Giurisprudenza di legittimità che la Corte richiama per affermare che la domanda di affrancazione, se esercitata e documentata, determina la sospensione del processo di ripetizione dell'indebito.

  • Corte costituzionale, sent. n. 210/2021

    Ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25‑undecies, ritenendo legittima la retroattività e l'estensione soggettiva della facoltà di affrancazione.

Massime di principio

  • La proposizione e documentazione di una domanda di affrancazione ai sensi della normativa novellata sospende – e non estingue automaticamente – l'azione giudiziaria di ripetizione dell'indebito riguardante la differenza di prezzo eccedente il massimo di cessione; il processo va quindi sospeso in attesa dell'esito dell'istanza amministrativa o della stipula della convenzione di affrancazione.
  • L'art. 25‑undecies/legge 136/2018 ha esteso la legittimazione all'affrancazione anche a soggetti che non sono più titolari di diritti reali sul bene (ad es. venditori), e tale estensione è stata ritenuta costituzionalmente valida; quindi anche chi non è più proprietario può promuovere l'affrancazione se ha un interesse.
  • Il deposito in appello dell'istanza di affrancazione non viola il divieto di novità documentale se la norma che ha introdotto la possibilità di affrancazione è intervenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado.
  • Sarà compito del giudice che riceve la documentazione dell'affrancazione valutare se ricorrono i presupposti per sospendere il procedimento e gestire le conseguenze sulle domande di ripetizione dell'indebito; in caso di affrancazione definitiva, le pretese di rimborso si possono estinguere secondo la normativa e il regolamento applicabile.
  • In situazioni analoghe le parti devono documentare tempestivamente l'avvio dell'istanza di affrancazione e il relativo stato procedimentale: la prova documentale è cruciale per ottenere la sospensione del processo e per definire gli effetti sui diritti di rimborso.

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