Sentenza del 08/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - VIOLAZIONI FORMALI - Dichiarazioni di intento - Rilevanza ai fini della non imponibilità IVA - Omessa trasmissione nei termini - Maggiore difficoltà di accertamento - Integrazione di violazione sostanziale punibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta. L'omessa tempestiva trasmissione delle dichiarazioni di intento non è stata qualificata come mera irregolarità formale, poiché incide sull'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. È stata ritenuta applicabile la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471/1997.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'omessa trasmissione nei termini di alcune dichiarazioni di intento, necessarie per emettere fatture in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente sosteneva che l'omissione fosse una violazione meramente formale, priva di effetti sostanziali. La decisione ha invece ritenuto che la tardiva o omessa trasmissione rendesse più difficili i controlli dell'Amministrazione finanziaria e fosse quindi idonea a integrare una violazione sostanziale sanzionabile.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
La disposizione disciplina l'emissione di fatture in regime di non imponibilità IVA sulla base della dichiarazione di intento dell'esportatore abituale.
Art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione applicabile per l'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni di intento, quando l'inadempimento compromette o rende più difficili i controlli fiscali.
Massime di principio
- Un adempimento tributario non è necessariamente meramente formale solo perché non comporta, di per sé, un'evasione d'imposta: se la sua omissione ostacola o ritarda i controlli dell'Amministrazione, può essere sanzionato come violazione sostanziale.
- La trasmissione tempestiva delle dichiarazioni di intento è essenziale per consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare preventivamente la legittimità del regime di non imponibilità IVA.
- In situazioni analoghe, la regolarizzazione successiva o l'assenza di imposta evasa non escludono automaticamente la sanzione; occorre verificare se l'omissione abbia compromesso l'attività di controllo.
- Per evitare contestazioni, le dichiarazioni di intento devono essere trasmesse secondo le modalità e nei termini previsti prima dell'emissione delle fatture non imponibili.
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