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Sentenza

Sentenza del 08/01/2015 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Cartella di pagamento ICI 2000/2004 - Art. 68 del Dlgs n. 546/1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 alla riscossione di tributi comunali, in particolare dell'ICI, e l'interpretazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di iscrizione a ruolo. La decisione afferma che l'art. 68 opera soltanto quando la disciplina del tributo prevede la riscossione frazionata o provvisoria in pendenza di giudizio. Poiché le singole leggi relative ai tributi comunali non prevedono tale riscossione frazionata, l'art. 68 non si applica a queste controversie. Prima della sentenza restano applicabili le regole previste dalla specifica legge d'imposta. Inoltre, il termine previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992 per l'iscrizione a ruolo si riferisce agli avvisi di liquidazione o accertamento non impugnati, cioè divenuti definitivi.

La decisione

La sentenza ha escluso l'applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 alla riscossione dell'ICI, chiarendo che tale disposizione riguarda le fasi successive alla pronuncia giudiziale e solo nei tributi soggetti a riscossione frazionata. Per l'ICI, l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso è legittima quando l'avviso non è stato impugnato. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né consente di stabilire con certezza se la cartella sia stata annullata o confermata; sul piano del principio giuridico, tuttavia, la posizione dell'ente impositore risulta avvalorata.

Norme richiamate

  • Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'art. 68 del Dlgs n. 546/1992 è applicabile solo nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo.

    La norma disciplina la riscossione nelle fasi successive alla sentenza e non si applica ai tributi comunali, come l'ICI, quando la relativa normativa non prevede una riscossione provvisoria o frazionata.

  • Art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992

    Le somme liquidate sono riscosse mediante ruolo se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione degli avvisi di liquidazione o di accertamento.

    Il termine per l'iscrizione a ruolo opera nel caso in cui l'avviso non sia stato impugnato. La norma non stabilisce, secondo il principio riportato, un termine decadenziale e consente la riscossione tramite ruolo delle somme non pagate dopo la definitività dell'avviso.

Massime di principio

  • L'applicabilità della riscossione frazionata deve essere verificata nella disciplina specifica del singolo tributo: non è automaticamente applicabile la regola generale dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Per i tributi comunali, come l'ICI, nella fase precedente alla sentenza si applicano principalmente le regole della legge d'imposta specifica, mentre l'art. 68 rileva soltanto se quella disciplina prevede una riscossione provvisoria o frazionata.
  • Un avviso di liquidazione o accertamento non impugnato entro i termini diventa definitivo e può costituire titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate.
  • Il termine previsto dalla normativa ICI per l'iscrizione a ruolo non deve essere automaticamente considerato decadenziale: occorre verificare se la norma lo qualifica espressamente come tale.
  • La notifica tempestiva dell'impugnazione dell'avviso è essenziale: contestare successivamente la cartella non consente normalmente di rimettere in discussione un avviso ormai definitivo, salvo specifici vizi propri della cartella o della riscossione.

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