Sentenza del 08/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Sostituzione di quello emesso in precedenza - Errore nel provvedimento sostitutivo - Art. 43, comma 4, Dpr 60073 - Illegittimità - Non sussiste - Fattispecie relativa all'erronea indicazione nel provvedimento sostitutivo dell'anno di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'accertamento sostitutivo perché il nuovo provvedimento indicava erroneamente l'anno d'imposta di riferimento. Secondo la prospettazione del contribuente, l'errore avrebbe comportato una violazione dell'art. 43, comma 4, del D.P.R. 600/1973, relativo alla possibilità per l'Ufficio di emettere un nuovo avviso o di integrare e modificare in aumento un precedente accertamento.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. L'atto successivo, pur contenendo un errore nell'indicazione dell'annualità, non è stato considerato un nuovo accertamento emesso ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.P.R. 600/1973, bensì un esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, diretto a sostituire il precedente provvedimento e a rendere l'attività amministrativa conforme al caso concreto. Tale sostituzione non modifica i termini del contraddittorio né i rapporti sostanziali con il contribuente. L'errore nell'anno di riferimento, pertanto, non ha determinato l'illegittimità dell'atto sostitutivo.
Norme richiamate
Art. 43, comma 4, del D.P.R. 600/1973
La norma consente all'Ufficio di emettere un nuovo avviso o di integrare e modificare in aumento un precedente accertamento nei casi previsti. La sentenza distingue tale potere dall'autotutela: la mera sostituzione dell'atto per correggere o rendere più coerente l'attività amministrativa non costituisce necessariamente un nuovo accertamento integrativo o modificativo.
Potere di autotutela della Pubblica Amministrazione
L'autotutela consente all'Amministrazione di sostituire o correggere un proprio provvedimento per adeguarlo alle esigenze del caso concreto, senza alterare i termini del contraddittorio e dei rapporti giuridici con il cittadino.
Massime di principio
- La sostituzione di un precedente avviso non comporta automaticamente l'applicazione della disciplina sugli accertamenti integrativi o modificativi: occorre verificare se l'atto introduce una nuova pretesa oppure corregge o sostituisce formalmente quella già esistente.
- Un errore materiale nell'indicazione dell'annualità non determina necessariamente l'invalidità dell'atto, soprattutto quando dal contenuto complessivo del provvedimento e dal procedimento precedente sia comunque individuabile con certezza il periodo d'imposta interessato.
- L'atto sostitutivo adottato in autotutela è legittimo se non amplia la pretesa fiscale, non modifica il contraddittorio già instaurato e non altera sostanzialmente i rapporti con il contribuente.
- Per valutare la validità di un provvedimento sostitutivo occorre distinguere tra errore meramente formale o materiale e modifica sostanziale della pretesa tributaria: nel primo caso può operare l'autotutela; nel secondo devono essere rispettate le garanzie e i limiti previsti per un nuovo o integrativo accertamento.
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