Sentenza del 08/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato penale - Vincolante - Non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della CTP di Milano che aveva annullato gli avvisi di accertamento IVA e IRAP relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, sostenendo che la società avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalle subappaltatrici D. P. S.r.l. e P. S.r.l. e che il termine per l'accertamento fosse raddoppiato per la rilevanza penale dei fatti. La contribuente ha contestato, tra l'altro, la validità della delega di sottoscrizione degli avvisi e la loro tempestività. Il giudice ha esaminato anche l'archiviazione penale disposta nei confronti dell'amministratore della società, precisando che il giudicato penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario, ma può essere valutato come elemento di prova o indizio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale della contribuente, confermando integralmente la sentenza di primo grado favorevole alla Società C. S.a.s. Il Collegio ha ritenuto che le risultanze dell'indagine penale, la documentazione bancaria e contabile, le dichiarazioni testimoniali e il monte ore lavorato dimostrassero plausibilmente l'effettività delle prestazioni delle subappaltatrici e superassero le presunzioni dell'Ufficio. Le spese del grado sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 654 c.p.p.
L'efficacia vincolante del giudicato penale non può operare automaticamente nel processo tributario.
La sentenza penale irrevocabile, sia di condanna sia di assoluzione, non determina automaticamente la decisione del giudizio tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti. Il giudice tributario deve effettuare una propria valutazione secondo le regole probatorie tributarie.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario vigono limiti in materia di prova.
Le regole probatorie del processo tributario sono autonome rispetto a quelle penali; possono assumere rilievo anche presunzioni semplici che non sarebbero sufficienti per una condanna penale.
Art. 43, D.P.R. n. 600/1973
Il termine di accertamento può essere raddoppiato nei casi collegati a fatti penalmente rilevanti, nei limiti previsti dalla legge.
Il raddoppio dei termini non rende automaticamente valida qualsiasi pretesa dell'Amministrazione e non elimina la necessità di rispettare le regole formali e sostanziali dell'accertamento. Un'integrazione o modifica in aumento della pretesa deve essere formalizzata con un nuovo avviso, contenente i nuovi elementi conosciuti.
Art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi dichiarati risultino da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
L'Amministrazione può utilizzare elementi emersi da verifiche presso terzi, ma tali elementi devono essere concretamente valutati e risultare sufficienti, insieme agli altri elementi acquisiti, a dimostrare l'inesattezza della dichiarazione.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni possono costituire anche da sole una prova completa nel processo tributario, purché siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e siano adeguatamente valutate dal giudice.
Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000
Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La contestazione penale relativa all'utilizzo di fatture inesistenti non comporta automaticamente l'accertamento tributario della frode; l'effettiva inesistenza delle operazioni deve essere provata e valutata anche nel giudizio tributario.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
L'obbligo di denuncia può rilevare ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, ma non sostituisce la prova della fondatezza della pretesa fiscale né sana eventuali vizi dell'avviso.
Massime di principio
- Una sentenza penale o un provvedimento di archiviazione non vincolano automaticamente il giudice tributario: costituiscono elementi probatori o indiziari che devono essere valutati insieme agli altri elementi del processo.
- Il giudice tributario può recepire le ricostruzioni fattuali emerse in sede penale quando risultino coerenti con documenti, dichiarazioni e ulteriori elementi probatori.
- In una contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi oggettivi della frode; il contribuente deve poi fornire elementi concreti sulla reale esecuzione delle operazioni e sulla propria estraneità all'illecito.
- Le dichiarazioni di soggetti coinvolti nella frode devono essere valutate con particolare cautela, soprattutto quando possano essere finalizzate a ridurre o trasferire la propria responsabilità.
- Documentazione bancaria e contabile, contratti, dichiarazioni di terzi, regolarità dei pagamenti e coerenza del monte ore possono dimostrare l'effettività delle prestazioni e superare presunzioni contrarie dell'Ufficio.
- Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a ipotesi di reato non rende automaticamente tempestivo o fondato l'accertamento: restano necessari il rispetto delle formalità, la corretta motivazione e la prova della pretesa tributaria.
- Le presunzioni semplici possono fondare la decisione tributaria anche autonomamente, ma solo se presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e se il giudice motiva adeguatamente la loro valutazione.
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