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Sentenza

Sentenza del 08/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

SOCIETA' - Registro delle imprese - cancellazione dopo la proposizione dell'impugnazione dell'atto impositivo e nel corso del giudizio di primo grado - omesso appuramento dell'estinzione nel giudizio nanti la Commissione provinciale - sopravvenuta carenza di legittimazione della società estinta - sentenza di primo grado inutiliter data - cessazione della materia del contendere: sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'atto impositivo, ma era stata cancellata dal Registro delle imprese durante il giudizio di primo grado. La Commissione provinciale non aveva rilevato formalmente l'estinzione dell'ente né aveva dichiarato l'interruzione del processo secondo le forme previste dall'articolo 299 del codice di procedura civile. Il liquidatore ha quindi contestato la prosecuzione del giudizio nei confronti di una società ormai estinta, sostenendo la sopravvenuta perdita della capacità processuale e la necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.

La decisione

La Commissione regionale ha accolto l'appello. Ha riconosciuto che, con la cancellazione dal Registro delle imprese, la società si era estinta e non aveva più capacità di stare in giudizio. I soci subentrano nei rapporti della società estinta, mentre la sentenza pronunciata nei confronti dell'ente non più esistente è inutiliter data, cioè priva di effetti utili nei suoi confronti. È stata quindi riconosciuta la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'estinzione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 299 del codice di procedura civile

    La norma disciplina l'interruzione del processo in caso di eventi che incidono sulla capacità o sull'esistenza della parte.

    L'estinzione della società durante il giudizio deve essere fatta constatare nelle forme processuali previste; tuttavia, la mancata rilevazione da parte del giudice non consente di considerare validamente pronunciata una sentenza nei confronti di un soggetto ormai estinto.

  • Norme sulla cancellazione delle società dal Registro delle imprese

    La cancellazione determina l'estinzione della società. I rapporti giuridici residui si trasferiscono ai soci secondo le rispettive posizioni, mentre la società perde la capacità di essere parte e di stare in giudizio.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle imprese durante un processo determina, in linea generale, la sua estinzione e la perdita della capacità processuale.
  • In caso di estinzione della società, i soci subentrano nei rapporti giuridici residui, anche ai fini processuali, secondo le rispettive posizioni.
  • Il giudice deve verificare e gestire formalmente l'evento interruttivo; una sentenza pronunciata nei confronti di una società già estinta può risultare inutiliter data.
  • Quando l'estinzione rende impossibile una decisione utile nei confronti della società, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Chi agisce o resiste in un giudizio tributario deve controllare l'eventuale cancellazione della società e comunicarla tempestivamente al giudice, chiedendo l'interruzione o la corretta prosecuzione del processo nei confronti dei successori.

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