Sentenza del 08/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cartella di pagamento - notifica - collocazione topografica della relata sul frontespizio anziché in calce - nullità - non sussiste - costituisce irregolarità sanabile con impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse nulla perché la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio anziché in calce all'atto. Secondo la censura, tale collocazione non avrebbe garantito che la relata si riferisse all'intera cartella e che il destinatario avesse ricevuto tutte le pagine dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La collocazione della relata sul frontespizio, anziché in calce, non determina la nullità della notificazione, ma costituisce una mera irregolarità. Nel caso concreto, la numerazione delle pagine con indicazione del numero complessivo consentiva di verificare che la cartella fosse stata recapitata integralmente. L'eventuale vizio, inoltre, deve ritenersi sanato dall'impugnazione dell'atto, che dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione.
Norme richiamate
Art. 148 c.p.c.
La relata deve consentire di identificare correttamente l'atto notificato e le modalità della notificazione; la sua collocazione materiale non comporta automaticamente nullità quando l'atto risulti comunque individuabile e integralmente ricevuto.
Art. 139 c.p.c.
Disciplina la notificazione presso il destinatario e rileva per la verifica della regolarità della consegna dell'atto.
Art. 140 c.p.c.
Prevede modalità di notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto; è richiamato tra le disposizioni generali applicabili alla validità della notificazione.
Art. 156 c.p.c.
Il vizio formale non determina la nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo. L'impugnazione della cartella dimostra, in linea generale, che il destinatario ne ha avuto conoscenza e può sanare la nullità della notificazione.
Massime di principio
- La relata di notifica collocata in una posizione diversa da quella ordinariamente prevista non rende automaticamente nullo l'atto, se è comunque possibile collegarla senza ambiguità all'atto notificato.
- Per valutare la validità della notificazione occorre verificare in concreto se il destinatario abbia ricevuto l'atto nella sua interezza; la numerazione progressiva delle pagine e l'indicazione del numero complessivo costituiscono elementi idonei a fornire tale garanzia.
- Le irregolarità formali della notificazione non comportano nullità quando non hanno inciso sulla conoscenza dell'atto o sul diritto di difesa del destinatario.
- L'impugnazione dell'atto notificato può sanare il vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo, perché dimostra che il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto e ha potuto contestarlo.
- La nullità può essere esclusa o sanata, ma non necessariamente ogni vizio è irrilevante: resta necessario verificare se l'irregolarità abbia creato un'effettiva incertezza sull'atto notificato o abbia compromesso concretamente il diritto di difesa.
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