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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36490/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano generiche e prive delle necessarie indicazioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per la contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15-bis, Codice della strada, alla pena ritenuta di giustizia. In Cassazione ha dedotto, in termini generici, violazione di legge e vizio di motivazione, senza indicare quale norma sarebbe stata violata né precisare sotto quale profilo la motivazione fosse manifestamente illogica, contraddittoria o mancante.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, Codice della strada

    Antonino Amico ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18 dicembre 2025 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, Cod. Strada alla pena ritenuta di giustizia.

    La norma individua la contravvenzione per la quale l’imputato era stato condannato; la decisione non ne esamina gli elementi costitutivi.

  • norme sull’ammissibilità del ricorso per cassazione

    Rilevato che il ricorrente si è limitato a rilevare la violazione di legge e il vizio di motivazione in maniera del tutto generica, senza indicare quale norma nel caso di specie sarebbe stata violata e senza spiegare in che senso la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica, contraddittoria o addirittura mancante. In tal modo ha formulato una censura generica, priva delle indicazioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.

    I motivi di ricorso per cassazione devono specificare la norma asseritamente violata o il concreto vizio della motivazione e indicare gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la censura; deduzioni generiche comportano l’inammissibilità.

  • norme sulle spese processuali e sul versamento alla Cassa delle ammende

    Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, escludendo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando denuncia genericamente violazione di legge e vizio di motivazione senza identificare la norma asseritamente violata né illustrare il concreto profilo di illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione.
  • Le censure devono essere corredate da indicazioni di fatto e di diritto idonee a sostenere la richiesta; la mera formulazione astratta dei motivi non soddisfa tale onere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali

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