Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35258/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha respinto, ai sensi dell’art. 176 c.p., l’istanza di liberazione condizionale. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la condotta tenuta nell’arco di dodici anni e sette mesi, di cui tre anni e otto mesi trascorsi in libertà, e la discontinuità rispetto al passato. Afferma di avere rispettato le prescrizioni e che le gravi condizioni di salute, per le quali ha espiato la pena in detenzione domiciliare, rappresenterebbero l’unica dimostrazione di resipiscenza possibile. Nella memoria del 26 luglio 2026 ribadisce tali argomenti. Dall’ordinanza impugnata risultava, invece, che l’informativa dello SCICO e il parere della DDA di Roma non escludevano la permanenza del rischio di contatti con ambienti criminali e che non emergeva una rivisitazione critica delle condotte criminose, tra cui il sequestro di persona a scopo di estorsione. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze non si confrontavano con le ragioni decisive dell’ordinanza: la mancata esclusione del rischio di contatti con ambienti criminali e l’assenza di una rivisitazione critica delle condotte. Il ricorrente non ha spiegato perché le condizioni di salute e la detenzione domiciliare dimostrassero una certa resipiscenza; la regolare osservanza delle prescrizioni, da sola, non era sufficiente. Le argomentazioni sono state ritenute meramente confutative e non idonee a evidenziare illogicità del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione del 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 176 c.p.

    non essendo sufficiente ai fini della concessione della liberazione condizionale, alla luce della giurisprudenza richiamata nell’ordinanza impugnata, la tenuta di una condotta regolare;

    La regolare condotta e il rispetto delle prescrizioni, considerati isolatamente, non bastano per la liberazione condizionale quando non risultino la rivisitazione critica delle condotte e gli ulteriori elementi richiesti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel valutare una richiesta di liberazione condizionale, la regolare osservanza delle prescrizioni non è di per sé sufficiente se non è accompagnata da elementi che attestino una concreta rivisitazione critica delle condotte criminose.
  • Le doglianze in cassazione devono confrontarsi con le ragioni decisive del provvedimento impugnato; sono inammissibili quelle che si limitano a riproporre argomenti già considerati senza spiegare perché tali ragioni sarebbero errate o illogiche.
  • Le condizioni di salute che giustificano l’espiazione della pena in detenzione domiciliare non dimostrano, da sole, la resipiscenza o la revisione critica delle condotte.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.