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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31353/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non era consentito contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Poiché l'inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 16 dicembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione ai reati ascritti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che la censura non rientra tra i motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per dedurre la mancata rilevazione di una causa di non punibilità

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica i soli motivi consentiti nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il motivo dedotto non vi rientra

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità "senza formalità"

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro 4.000,00 quale conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile la doglianza che investa profili diversi da quelli espressamente previsti.
  • La deduzione relativa alla mancata applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., se non ricondotta a uno dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è proponibile in cassazione avverso il patteggiamento.
  • Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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