Cassazione Penale, Sentenza n. 29662/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Marcellino, laureato in medicina e specializzato in odontoiatria, pur esercitando l'attività di odontoiatra fino al 15/06/2017 non si era iscritto all'albo degli odontoiatri (rimase iscritto soltanto all'albo dei medici chirurghi). Il Tribunale di Torino lo aveva assolto ritenendo la condotta inesistente/offensività assente perché l'Ordine dei Medici tiene entrambi gli albi e vigila sul rispetto del medesimo codice deontologico. Il Procuratore e l'Ordine hanno impugnato sostenendo che, a seguito delle modifiche normative, l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri è condizione imprescindibile per esercitare la professione e che l'omessa iscrizione integra il reato di esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha svolto una ricostruzione normativa e giurisprudenziale (legge n. 409/1985 e successive modifiche, interventi comunitari e d.lgs. attuativi) concludendo che, dopo l'abrogazione dell'art. 5 della legge 409/1985 e le modifiche successive, la prosecuzione dell'attività di odontoiatra senza l'iscrizione nell'apposito albo integra il reato di cui all'art. 348 c.p. Ha quindi censurato la valutazione del Tribunale circa la presunta inoffensività della condotta (l'iscrizione nell'albo specifico è condizione costitutiva dello status professionale e tutela l'interesse pubblico alla corretta prestazione). In conseguenza di ciò la sentenza impugnata è stata annullata (con rinvio per nuovo giudizio secondo quanto richiesto dai ricorrenti).
Norme richiamate
Reato di esercizio abusivo di professione: l'esercizio di professioni che richiedono speciale abilitazione è punito se svolto in assenza dell'iscrizione/abilitazione prescritta dalla legge; la disposizione va interpretata con riferimento alle norme che definiscono le professioni e gli albi.
legge n. 409 del 24 luglio 1985 (art. 4, art. 5, art. 20)
Istituiva la professione di odontoiatra e previde canali di accesso (laurea in odontoiatria o, transitoriamente, laurea in medicina con specifiche condizioni). L'art. 5 consentiva inizialmente l'annotazione sull'albo dei medici; l'art. 20 disciplinava situazioni transitorie di opt-in. L'abrogazione dell'art. 5 ha eliminato la possibilità di esercitare l'odontoiatria basandosi sulla sola annotazione nell'albo dei medici.
legge n. 14 del 3 febbraio 2003 (art. 13)
Ha abrogato le disposizioni della legge 409/1985 che consentivano l'accesso alla professione di odontoiatra ai laureati in medicina mediante semplici annotazioni (art. 5), determinando l'impossibilità di proseguire l'attività sulla base della sola iscrizione nel registro dei medici senza iscrizione nel registro degli odontoiatri.
d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386
Ha previsto prove attitudinali per alcuni canali di accesso e ha inciso sul regime transitorio, incidendo sulla compatibilità con direttive comunitarie e sulle condizioni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
Ha modificato la disciplina transitoria dell'art. 20 della legge 409/1985, individuando precise categorie per cui è consentita l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri anche in deroga al divieto di doppia iscrizione; tuttavia ha confermato l'obbligo di iscrizione nell'albo degli odontoiatri per chi intenda esercitare tale professione.
legge n. 13 del 6 febbraio 2007 (legge comunitaria 2006)
Ha ampliato le categorie transitorie (lett. b-bis art. 20) autorizzate ad iscriversi nell'albo degli odontoiatri, ma sempre nei termini di iscrizione nel relativo albo per poter esercitare.
Parere Consiglio di Stato n. 2995/2004
Ha chiarito che, a seguito delle modifiche normative, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri è obbligatoria per chi intende esercitare l'attività di odontoiatra e che l'abrogazione dell'art. 5 ha determinato la cessazione di efficacia delle annotazioni pregresse.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia cause C-40/93 e C-202/99)
Ha censurato il secondo canale di formazione/ accesso che non conformava la normativa italiana alle direttive comunitarie, determinando interventi legislativi che hanno ristretto/ridefinito i canali di accesso e impattato il regime transitorio.
Cass. Sez. U. n. 11545/2011 (Cani) e altre pronunce di Cassazione richiamate
Principi consolidati: l'iscrizione all'albo è costitutiva dello status professionale; l'esercizio senza iscrizione integra l'art. 348 c.p.; l'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale non è esonerato dal consenso del cliente.
Massime di principio
- L'iscrizione nell'albo specifico di una professione regolamentata è condizione costitutiva per esercitare quella professione: possedere titoli o essere soggetto all'Ordine non sostituisce l'obbligo di iscrizione al relativo albo.
- La semplice iscrizione all'albo dei medici con un'annotazione non è più, dopo le abrogazioni e modifiche normative, sufficiente per esercitare la professione di odontoiatra; chi intende esercitare deve essere iscritto nell'albo degli odontoiatri salvo i casi transitori espressamente ammessi dalla legge.
- L'omessa iscrizione nell'albo richiesto dalla normativa specifica può integrare il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), e la valutazione di 'inoffensività' della condotta è limitata: la tutela dell'interesse pubblico alla corretta prestazione prevale sul consenso del paziente.
- Le modifiche normative e le decisioni comunitarie possono incidere retroattivamente sui regimi transitori (es. cessazione di efficacia delle annotazioni); è necessario verificare attentamente la disciplina applicabile alla singola situazione temporale del professionista.
- L'appartenenza a un Ordine che gestisce più albi non elimina la rilevanza della separazione degli albi: le funzioni di vigilanza e certificazione delle competenze tecniche sono distinte e l'iscrizione all'albo specifico è il mezzo per accertare tali competenze.
- In casi analoghi, chi esercita professioni sanitarie deve verificare tempestivamente gli obblighi di iscrizione previsti dalla normativa vigente; l'errore o il riferimento a situazioni precedenti non sempre scrimina penalmente.
- Nei procedimenti penali concernenti l'esercizio abusivo, le precedenti archiviazioni o assoluzioni non determinano automaticamente l'irrilevanza della condotta presente: la valutazione deve tener conto della normativa vigente nel periodo dell'attività e delle condizioni di iscrizione.
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