Cassazione Penale, Sentenza n. 35882/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, era stato condannato dal Tribunale di Macerata, il 21 marzo 2024, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per quattro reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, relativi agli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017; era stata inoltre disposta la confisca dei beni per un valore corrispondente alle imposte evase. La Corte d’appello di Ancona, il 9 dicembre 2025, dichiarava prescritto il reato del capo 5, riduceva la pena a un anno e due mesi di reclusione e confermava nel resto. Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame della censura secondo cui la condanna avrebbe riguardato anche fatture di vendita e noleggio di attrezzature, benché la motivazione di primo grado avesse ritenuto inesistenti soltanto quelle per consulenza e propaganda. Con il secondo lamentava l’omessa valutazione della documentazione, delle testimonianze difensive e della dichiarazione scritta di un coimputato. Con il terzo contestava la genericità della confisca e la mancata determinazione del suo ammontare. Con il quarto censurava il mantenimento della confisca per il capo 5, nonostante la prescrizione e il fatto che la condotta fosse del 25 settembre 2015, anteriore all’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Il primo non si confrontava con la motivazione complessiva delle sentenze di merito, che aveva ritenuto inesistenti tutte le fatture della società emittente, sulla base di una valutazione analitica delle prove. Il secondo era generico: non individuava specifici elementi probatori idonei a disarticolare la ricostruzione, mentre la Corte d’appello aveva esaminato le prove difensive ritenute rilevanti. Ha accolto il terzo motivo: la confisca era stata confermata senza determinarne l’importo, benché occorresse escludere, per ciascuno dei capi 6, 7 e 8, le imposte riferibili alle fatture per le quali era intervenuta assoluzione, e fosse necessario escludere anche l’intero capo 5, prescritto. Ha accolto il quarto motivo, pur con argomentazione non coincidente integralmente con quella difensiva: la confisca relativa al capo 5 va eliminata, poiché l’applicazione retroattiva dell’art. 578-bis c.p.p. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore è preclusa dal principio di prevedibilità, alla luce del consolidato precedente orientamento sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione dell’esatto ammontare della confisca per i capi 6, 7 e 8, da depurare degli importi relativi alle fatture oggetto di assoluzione; è stata annullata senza rinvio quanto alla confisca relativa al capo 5, che è stata eliminata. Il testo disponibile si interrompe prima della parte finale del dispositivo e non consente di ricavare ulteriori statuizioni, ad esempio sulle spese.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Con sentenza del 21 marzo 2024, il Tribunale di Macerata condannava Fabrizio Cesca alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, ritenendolo colpevole dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati ai capi di imputazione 5), 6, 7) e 8), perché, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti indicate nei rispettivi capi di imputazione, indicava nelle dichiarazioni annuali relative alle predette imposte ed ai periodi di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017 elementi passivi fittizi.
La disposizione è applicata alla condotta di chi, per evadere le imposte sui redditi e l’IVA, indica nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.
La confisca tributaria prevista dall’art. 12-bis può essere mantenuta in caso di proscioglimento per prescrizione secondo l’art. 578-bis c.p.p.; tuttavia, per i fatti anteriori all’entrata in vigore di quest’ultima disposizione, la confisca per equivalente non può essere mantenuta in applicazione retroattiva, secondo il quadro interpretativo consolidato sulla sua natura afflittiva.
Il principio è stato affermato anche dalle Sezioni Unite, che hanno ribadito che la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
La disposizione, per la confisca per equivalente e per le confische con componente sanzionatoria, ha anche natura sostanziale e non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 7 CEDU
Tuttavia, questa Corte ha avuto modo di affermare che il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto.
L’art. 7 CEDU impedisce di applicare retroattivamente, in malam partem, il nuovo indirizzo interpretativo sulla natura della confisca per equivalente quando il mutamento era ragionevolmente imprevedibile rispetto al precedente orientamento consolidato.
art. 1 Prot. 1 CEDU
Tuttavia, questa Corte ha avuto modo di affermare che il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto.
La tutela convenzionale dei beni, unitamente al principio di legalità, concorre a escludere l’applicazione retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo interpretativo sulla confisca per equivalente, se imprevedibile alla luce del precedente quadro giurisprudenziale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con le ragioni effettive della decisione impugnata e si limita a valorizzarne singoli passaggi, trascurando le ulteriori argomentazioni che sorreggono la conclusione.
- La censura di travisamento della prova è efficace soltanto se individua specificamente l’elemento probatorio frainteso o ignorato e dimostra che l’errore ha forza tale da disarticolare il ragionamento probatorio; non è sufficiente un generico richiamo alla documentazione o alle prove testimoniali difensive.
- Quando la confisca è parametrata al risparmio d’imposta, il giudice deve determinare in modo puntuale l’importo confiscabile, distinguendo le imposte riferibili ai fatti per i quali sussiste condanna da quelle relative a fatture per le quali è intervenuta assoluzione e da quelle inerenti a un capo prosciolto.
- L’art. 578-bis c.p.p. non può essere applicato retroattivamente, in malam partem, per mantenere una confisca per equivalente relativa a un fatto anteriore alla sua entrata in vigore, quando tale applicazione si fondi su un mutamento giurisprudenziale ragionevolmente imprevedibile rispetto al precedente orientamento consolidato sulla natura sanzionatoria della misura.
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