Sentenza n. 510/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso il 26/09/2024 dalla Prefettura di Caserta Sportello Immigrazione (cod. Pratica P-CE/L/Q/2023/121242), e notificato alla ricorrente in data 27/09/2024 – prot uscita nr. 0130200 del 27/9/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, motivato dall'assenza del datore di lavoro alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Caserta che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato, dopo che il datore di lavoro non si era presentato alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Secondo il provvedimento impugnato, l'assenza e l'indisponibilità del datore di lavoro impedivano la sottoscrizione del contratto da parte della sola lavoratrice, escludevano il perfezionamento della fattispecie e facevano venir meno i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La domanda cautelare era stata inizialmente respinta dal TAR, ma il Consiglio di Stato aveva riformato l'ordinanza cautelare, disponendo il riesame della pratica.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, la Prefettura ha riesaminato la posizione della ricorrente e ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale determinazione ha rimosso gli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato e ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità del decreto. Le spese del giudizio sono state compensate. La ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.500,00, comprensivi di spese generali e accessori di legge, applicando la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri devono essere considerati nella determinazione del compenso professionale liquidato per il patrocinio a spese dello Stato.
Il compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50% richiamata dalla sentenza.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove gli effetti pregiudizievoli dell'atto impugnato e adotta una determinazione che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente.
- Il riesame amministrativo disposto in sede cautelare, quando conduce al riconoscimento della pretesa sostanziale del privato, può determinare la cessazione della materia del contendere senza necessità di una decisione sui vizi dedotti contro l'atto originario.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando le peculiari caratteristiche della controversia lo giustificano.
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