Cassazione Penale, Sentenza n. 33392/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Cataldo, per avere quest'ultimo commesso un nuovo delitto. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p.p., sostenendo che la revoca è stata disposta sulla base di una condanna per la quale non è stata inflitta pena detentiva, ma una pena pecuniaria (pena della reclusione sostituita, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, con multa di euro 7.500,00), e quindi non ricorre il presupposto legale per la revoca automatica della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che una condanna alla pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale: l'art. 168, primo comma, n. 1, richiede la commissione di un delitto per il quale venga inflitta una pena "detentiva". Poiché nel caso concreto la pena successiva è stata pecuniaria, l'ordinanza del Tribunale di Ravenna è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 168 c.p.p., comma 1, n. 1
Prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se il condannato, nei termini stabiliti, commette un delitto per il quale viene inflitta una pena detentiva; la Corte interpreta la norma nel senso che la revoca richiede una pena detentiva effettiva e non si applica quando la pena detentiva è stata sostituita con una pena pecuniaria
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Consente la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria; la Corte rileva che tale sostituzione esclude il carattere "detentivo" della pena ai fini della revoca della sospensione condizionale
giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Sez. 5, n. 15785/2011; Sez. 1, n. 41216/2008; Sez. 1, n. 20289/2008)
Costante orientamento secondo cui una condanna a pena detentiva poi sostituita con pena pecuniaria non può essere utilizzata come titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale (art. 168 c.p.p.) opera solo se la condanna sopravvenuta comporta una pena detentiva: una sostituzione con pena pecuniaria non attiva la causa di revoca automatica
- Il giudice dell'esecuzione e il pubblico ministero devono verificare la natura effettiva della pena inflitta nella vicenda sopravvenuta prima di disporre la revoca della sospensione condizionale
- La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689/1981 conserva rilievo sostanziale: perde il requisito "detentivo" necessario per la revoca ex art. 168 c.p.p.
- In casi simili la difesa deve documentare e evidenziare che la pena successiva è stata pecuniaria (anche se originariamente prevista detentiva) per impedire o ottenere l'annullamento di una revoca illegittima
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza di revoca quando il vizio è palese e la soluzione di diritto è univoca, rimettendo gli atti al Procuratore per il prosieguo
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