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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35549/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania del 14 gennaio 2026, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ha ritenuto non provato il nesso funzionale richiesto tra la mancanza del titolo abilitativo e la sottoposizione dell’imputato alla misura di prevenzione. La decisione è stata assunta il 9 luglio 2026. Il testo non riporta statuizioni sulle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Catania il 14 novembre 2022 per il reato previsto dall’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere guidato privo di patente mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Catania. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14 gennaio 2026, aveva riformato la decisione limitatamente alla pena, rideterminandola in tre mesi di arresto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione; il testo non specifica i singoli motivi dedotti. La Cassazione ha rilevato che la condotta, per come contestata e risultante dagli atti richiamati dalla sentenza impugnata, ricade nell’ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 2024. Nel caso concreto non risultava specificamente dimostrato che la mancanza della patente fosse causata dalla sottoposizione alla misura di prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    Ritenuto che, affinché venga soddisfatto il paradigma fatto proprio dalla Corte costituzionale, occorre, pertanto, che la mancanza del titolo abilitativo alla guida trovi ragione e causa nella sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione e la dimostrazione di tale nesso funzionale deve essere oggetto di specifica dimostrazione, mentre nel caso di specie non risulta provata la riconducibilità della mancanza della patente alla sottoposizione dell'imputato alla misura di prevenzione;

    La fattispecie non può fondarsi sulla sola qualità di soggetto sottoposto a misura di prevenzione: per sanzionare la guida senza titolo ai sensi dell’art. 73, la mancanza della patente deve essere causalmente riconducibile alla misura e tale nesso deve essere specificamente dimostrato.

Massime di principio

  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 2024, la guida senza titolo da parte di una persona sottoposta a misura di prevenzione non è punibile in forza della sola qualità soggettiva dell’agente quando la patente sia stata revocata o sospesa per precedenti violazioni del codice della strada.
  • Per ricondurre la mancanza del titolo abilitativo alla fattispecie penale di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, occorre dimostrare specificamente che essa trovi ragione e causa nella sottoposizione alla misura di prevenzione; in assenza di tale prova, il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Come è indicizzato

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