Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari con divieto di usare telefono e internet e di avere contatti non conviventi, contestando il ruolo a lui addebitato in una associazione finalizzata a trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio e cinque trasferimenti fraudolenti di valori. I motivi di ricorso denunciano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la richiesta cautelare del PM sarebbe stata generica o assente rispetto alle esigenze cautelari; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, posto che il ricorrente si sarebbe dimesso da cariche societarie e non sarebbe più amministratore di fatto delle società indicate, nonché che gli incarichi in altre società non pertinenti non giustificherebbero il pericolo di reiterazione.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso chiedeva in sostanza una revisione di valutazioni di merito già compiute dal Tribunale, oltrepassando i limiti dell'impugnazione. Il Collegio ha rilevato che la richiesta del PM può essere sintetica e che è compito del giudice (ai sensi dell'art. 292 c.p.p. comma 2 lett. c) fornire una valutazione autonoma delle esigenze cautelari: nel caso concreto questa valutazione è stata considerata adeguata, fondata sul ruolo continuativo del ricorrente come prestanome e sul modus operandi ricorrente, idonei a fondare il pericolo di reiterazione. Le censure sull'attenuazione delle cariche societarie e sulle società non collegate sono state respinte come inidonee a rimuovere il pericolo di reiterazione emergente dalla condotta pregressa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292 c.p.p. comma 2 lett. c
L'ordinanza giudiziaria deve contenere la valutazione autonoma delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- La richiesta del pubblico ministero può essere formulata in modo sintetico: tuttavia il giudice della libertà deve motivare autonomamente le esigenze cautelari nell'ordinanza
- La dimissione o la perdita di cariche societarie non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se emerge un modus operandi consolidato e una disponibilità continuativa a fungere da prestanome
- Il ruolo di prestanome e la ripetizione di condotte analoghe possono giustificare misure cautelari restrittive basate sul rischio di reiterazione, anche quando alcune società siano amministrate da terzi o sottoposte a sequestro
- In sede di impugnazione non sono ammissibili censure che si limitino a richiedere una nuova valutazione del merito probatorio già compiuta dal giudice: la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile se mira a rimettere in discussione valutazioni di fatto
- Motivi nuovi o eccezioni non tempestivamente sollevate nei gradi procedurali precedenti possono essere considerati inammissibili
- Un ricorso sorretto da censure formalmente inconsistenti o strumentali può comportare condanna alle spese e alla liquidazione di una somma a titolo di ammenda
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