Ordinanza n. 7438/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e attività esecutiva relativa alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2015, n. 2151, che aveva annullato in parte il riordino della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e della rete territoriale della Regione Calabria
Esito
La controversia
Il Comune di Trebisacce ha promosso il giudizio per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2151 del 2015, relativa anche al riordino della rete ospedaliera calabrese. Nel corso del giudizio la Sezione aveva richiesto al Commissario ad acta aggiornamenti sulle iniziative attuative e sui tempi di effettiva operatività della struttura ospedaliera. La relazione depositata il 6 luglio 2026 dalla delegata del Commissario ha riferito che sono in corso opere di adeguamento statico e sismico del Corpo B del Presidio Ospedaliero Guido Chidichimo di Trebisacce, interessato da criticità strutturali emerse durante i lavori; l’ultimazione delle opere era indicata al 30 giugno 2026. La relazione ha inoltre precisato che il contratto per l’adeguamento impiantistico e funzionale dell’ex blocco operatorio è sospeso in attesa del completamento degli interventi strutturali. Il Comune ha depositato memoria il 5 ottobre 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il giudizio di ottemperanza e ha disposto ulteriori incombenti istruttori. Ha ritenuto coerente con la natura e le caratteristiche dei lavori la rimodulazione dei tempi degli interventi in relazione ai finanziamenti ottenuti, ma ha reputato necessario acquisire una relazione aggiornata e dettagliata, corredata da documentazione fotografica, sul completamento dell’adeguamento strutturale e sismico, sui tempi del collaudo e sulla ripresa degli interventi impiantistici. Il Commissario ad acta dovrà inoltre depositare un cronoprogramma aggiornato e indicare le iniziative previste per concludere rapidamente gli interventi programmati, entro sei mesi o prima se le attività termineranno anticipatamente. La prosecuzione è fissata alla camera di consiglio del 18 marzo 2027; le spese sono riservate al definitivo.
Norme richiamate
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione individua il quadro processuale del giudizio di ottemperanza nel quale la Sezione dispone gli ulteriori incombenti istruttori; l’ordinanza non formula una specifica interpretazione ulteriore della norma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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