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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37446/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di perdita di efficacia/retrodatazione della misura cautelare in carcere relativa all'omicidio di Domenico Belsito. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice non si è confrontato con le censure difensive e che le dichiarazioni del collaboratore Arena, valorizzate dal giudice, non sarebbero nuove rispetto al procedimento "Rinascita" e sarebbero state già vagliate; inoltre rileva che le intercettazioni e le informazioni generiche non forniscono riscontro specifico alle dichiarazioni di Mantella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia colmato la precedente carenza motivazionale, spiegando in termini logici come le dichiarazioni di Arena abbiano integrato e precisato gli elementi forniti da Mantella, fornendo l'ulteriore riscontro necessario per ritenere sussistenti i gravi indizi in relazione all'omicidio di Belsito e al ruolo logistico attribuito a Barbieri nella 'ndrina Bonavota. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale sulla nozione di "desumibilità dagli atti" ai fini della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ribadendo che non è sufficiente la mera esistenza di una notizia di reato ma occorre il momento in cui il contenuto possa considerarsi recepito e apprezzato. Ha ritenuto altresì che le conversazioni intercettate fossero troppo generiche per costituire un riscontro efficace rispetto alle dichiarazioni collaborative. Conseguentemente ha confermato il rigetto dell'istanza e ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Individua il giudice competente come giudice del rinvio; la Corte ricorda la funzione del tribunale di riesame nel giudizio a fronte di provvedimenti cautelari e del successivo controllo della legittimità del provvedimento impugnato.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla modalità di adire il giudice del rinvio; colloca il procedimento nel quadro degli strumenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari.

  • art. 297 c.p.p. (compreso comma 3)

    Regola la perdita di efficacia della misura cautelare e la retrodatazione dei termini di custodia cautelare. La Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza: la retrodatazione richiede che il quadro probatorio legittimante la misura risultasse desumibile dagli atti in un momento anteriore, tenendo conto del tempo oggettivamente necessario per recepire e apprezzare le informazioni.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137

    Norma emergenziale che disciplina la possibilità di trattazione mediante requisitoria scritta; la Corte ha ritenuto ammissibile la memoria depositata come requisitoria scritta ai fini del procedimento.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228, conv. con legge n. 15/2022

    Norma di proroga della disciplina procedurale emergenziale sul deposito delle memorie e la trattazione orale; citata per giustificare l'utilizzo della requisitoria scritta come memoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la liquidazione delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Per richiedere la perdita di efficacia o la retrodatazione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p. è necessario dimostrare che il quadro probatorio che legittima la misura fosse desumibile dagli atti già in epoca anteriore, inteso come momento in cui il contenuto poteva essere oggettivamente recepito e valutato dal Pubblico Ministero e dall'organo giudicante.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono integrare tra loro un quadro indiziario: una dichiarazione posteriore può avere rilievo se fornisce un riscontro o un elemento chiarificatore necessario per comprendere e valorizzare informazioni già presenti nel fascicolo investigativo.
  • Non è sufficiente, per ottenere la retrodatazione, la mera esistenza di notizie o intercettazioni generiche; ciò che conta è la specificità e la capacità di riscontro delle informazioni rispetto all'addebito contestato.
  • In caso di pronuncia di annullamento con rinvio della Cassazione il giudice di merito chiamato a decidere nuovamente deve colmare le carenze motivazionali indicate, fornendo argomentazioni logiche e non apodittiche in relazione ai punti contestati.
  • La valutazione del momento in cui gli atti permettono di desumere i gravi indizi è rimessa al giudice di merito che deve considerare la complessità del procedimento, il numero degli imputati e delle imputazioni, la mole documentale e il tempo oggettivamente necessario per esaminare e valorizzare il materiale probatorio.
  • Elementi procedurali emergenziali (es. requisitoria scritta per normativa pandemica) possono essere utilizzati come memoria o contributo scritto nel procedimento d'impugnazione se previsti e tempestivamente prodotti.

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