Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15881/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e, conformemente anche alla richiesta del Procuratore generale, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., compensando le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso della tassa di concessione governativa versata per l'impiego di apparecchiature terminali e per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Il ricorso era stato respinto in primo grado e, in appello, anche la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva confermato il rigetto. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato rinuncia agli atti del giudizio; l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo secondo la disciplina generale della rinuncia.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso la Corte dichiara l'estinzione del processo e regola le spese secondo le circostanze del caso.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, quando validamente depositata nel corso del giudizio di legittimità, determina l'estinzione del processo senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di estinzione per rinuncia preclude ogni decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
  • La regolazione delle spese può essere disposta con compensazione quando la definizione del giudizio avviene per rinuncia del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.