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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23252/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere convalidante l'arresto eseguito il 22/04/2022 su mandato di arresto europeo emesso dal Belgio (5/4/2022). Due censure principali: 1) violazione degli artt. 143, 178, 179 c.p.p. per mancata traduzione del formulario "A" in lingua italiana (era disponibile solo in inglese), con conseguente nullità dell'ordinanza cautelare per mancata conoscenza dell'accusa; 2) violazione dell'art. 9, commi 4 e 5, legge 22/04/2005 n.69 in relazione all'art. 274 lett. b) c.p.p., per carenza motivazionale circa il pericolo di fuga: la Corte distrettuale avrebbe fondato la misura sul mero nomen iuris del titolo cautelare e sulla gravità astratta del reato senza indicare elementi concreti e specifici rivelatori del rischio di fuga e senza valutare misure cautelari meno afflittive (art. 275, comma 2 c.p.p.), anche alla luce della prospettata disponibilità di un'abitazione familiare e della presenza dei genitori a Ravenna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo: l'omessa trasmissione della traduzione in italiano del mandato di arresto europeo non invalida l'ordinanza di custodia cautelare quando, come nel caso, l'arrestato è stato informato in una lingua a lui comprensibile e il giudice delegato ha fornito la traduzione delle indicazioni del formulario consentendo la versione difensiva. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga è risultata generica e priva di indici concreti, essendo fondata su considerazioni astratte (gravità del reato e presunti collegamenti esteri) senza valutare il radicamento sul territorio e l'idoneità di misure meno afflittive. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame circa il pericolo di fuga e l'eventuale adozione di misure cautelari meno afflittive; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    Rilevato nel contesto della questione sulla traduzione del mandato di arresto europeo; la Corte non ha ritenuto che la mancata traduzione del formulario in italiano comporti automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare se l'arrestato è stato comunque informato in lingua a lui comprensibile.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato insieme agli altri artt. sulla forma e sugli atti; non ha portato alla censura ritenuta fondata.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo alla forma dell'atto di polizia giudiziaria; la Cassazione ha ritenuto soddisfatta l'esigenza informativa nel caso concreto.

  • legge 22/04/2005 n.69, art. 6 comma 7

    La norma prescrive la traduzione del mandato di arresto europeo in vista della pronuncia sulla consegna; la Corte ha precisato che l'omessa trasmissione della traduzione non invalida automaticamente la successiva ordinanza di custodia cautelare se l'interessato è stato informato in lingua comprensibile al momento dell'arresto.

  • legge 22/04/2005 n.69, art. 9 commi 4 e 5

    Regolano la custodia cautelare nell'ambito del mandato di arresto europeo. La Cassazione richiede una motivazione concreta e specifica sul pericolo di fuga, non basata su argomentazioni generiche come la gravità del titolo di reato.

  • art. 274 lett. b) c.p.p.

    Indica le ipotesi in cui è ammessa la custodia cautelare; la Corte ha valutato che la dedotta sussistenza del pericolo di fuga non è stata adeguatamente motivata con elementi specifici.

  • art. 275 comma 2 c.p.p.

    Obbliga il giudice a valutare la possibilità di misure cautelari meno afflittive. La Cassazione ha censurato la mancata considerazione di tali misure alla luce del radicamento del ricorrente in Italia.

  • legge 22/04/2005 n.69, art. 13 comma 2

    Richiamata in relazione alla convalida dell'arresto e alla disciplina procedurale; non ha alterato l'esito del primo motivo.

  • legge 22/04/2005 n.69, art. 22 comma 5

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza di annullamento e rinvio; la Cassazione dispone che la Cancelleria curi tali incombenze.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione in italiano del mandato di arresto europeo al momento dell'arresto non determina automaticamente la nullità della successiva ordinanza cautelare se l'arrestato è stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del contenuto e delle ragioni del mandato dall'autorità che ha proceduto all'arresto o dal magistrato delegato.
  • Per l'applicazione di misure cautelari basate sul pericolo di fuga in materia di mandato di arresto europeo è richiesta una motivazione concreta e specifica: non è sufficiente richiamare la gravità del reato o generiche connessioni internazionali.
  • Il giudice deve esaminare e motivare l'eventuale inattendibilità delle circostanze che possono dimostrare il radicamento del soggetto nel territorio (es. abitazione familiare, presenza di familiari), nonché valutare l'adozione di misure cautelari meno afflittive quando idonee.
  • Se la motivazione è generica e priva di elementi sintomatici specifici del pericolo di fuga, la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza e rinvia per un nuovo esame.
  • Difesa pratica: al verificarsi di un arresto su mandato europeo, documentare e far emergere elementi di radicamento territoriale e proporre misure alternative alla detenzione per contrastare la tesi del pericolo di fuga; chiedere formalmente la traduzione o la comunicazione in lingua comprensibile se vi sono dubbi sulla piena comprensione dell'atto.

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