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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23611/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della Corte d'appello (09/06/2021) che aveva confermato il giudizio di condanna del Tribunale di Chieti (24/01/2020). I motivi di ricorso contestavano: (1) carenza e vizio della motivazione per non aver considerato prove e testi a discarico, con riferimento in particolare alle contraddizioni del teste Vettori; (2) mancata considerazione della possibilità di clonazione della SIM e della pluridisponibilità del numero usato verso Roberto Araosta; (3) vizio di motivazione sull'allegata evasione domiciliare dell'11/02/2017; (4) omissione di valutazione dei tabulati relativi a IMEI e al numero 3318892323 e loro rilevanza probatoria; (5) contestazione della qualificazione del fatto come calunnia (art. 368 c.p.) e mancanza di elementi per ritenere la compartecipazione del ricorrente alla denuncia della madre; (6) vizio nella valutazione che il ricorrente fosse solito usare SIM intestate ad altri; (7) mancata ammissione del rinnovo dell'istruttoria dibattimentale per accertamenti sul telefono; (8) doglianza circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), ritenendo il fatto eventualmente minore riconducibile a molestie telefoniche; (9) censura sulla valutazione dei precedenti e sull'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollevati fossero, in larga parte, rimedi già valutati e motivati dai giudici di merito o costituiti da mere richieste di diverso apprezzamento del materiale probatorio, non idonee a fondare censure di legittimità. In particolare: ha ritenuto non illogica la valutazione dell'attendibilità del teste Vettori e la connessione probatoria tra la SIM intestata a terzi (Serra Romano), la rinvenuta disponibilità della SIM e le chiamate all'Araosta; ha escluso la necessità di accertamenti sulla presunta clonazione in assenza di elementi concreti; ha confermato che la ricostruzione circa l'allontanamento dell'11/02/2017 è coerente con il compendio probatorio; ha ritenuto infondato il rilievo sulla calunnia, condividendo la valutazione che l'intestazione della SIM a Colantuono mirasse a creare una falsa apparenza e ad indurre la denuncia; ha respinto l'argomento relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis ritenendo ostativi i limiti edittali del reato di calunnia e ha condiviso la valutazione critica sui precedenti ai fini delle eventuali attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Nando Colantuono nel presente grado.

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    Articolo richiamato come titolo di reato contenuto nella sentenza di condanna; la Corte non modifica la qualificazione dei reati accertati nei gradi di merito

  • art. 368 cod. pen.

    Norma relativa alla calunnia contestata: la Corte ha ritenuto sussistere l'elemento intenzionale idoneo a integrare calunnia laddove l'intestazione della SIM a terzi era finalizzata a riferire falsamente i messaggi intimidatori a Colantuono

  • art. 494 cod. pen.

    Richiamata come titolo di reato nella sentenza di merito; è stata confermata la valutazione complessiva dei reati contestati

  • art. 385 cod. pen.

    Altro articolo richiamato nella sentenza di condanna: la Corte di legittimità non ha ritenuto vizi nella relativa qualificazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per la causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha escluso l'applicazione perché ritiene ostativi i limiti edittali del reato di calunnia e la gravità complessiva dei fatti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in chiave favorevole (attenuante per particolare tenuità/recidiva): la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione dei precedenti dell'imputato e non ha ravvisato elementi tali da giustificare un diverso apprezzamento

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata per giustificare il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto secondo la previsione normativa

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti e le prove: i motivi che chiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio senza addurre vizi di diritto o manifesta illogicità nella motivazione sono normalmente inammissibili.
  • Per contestare l'attendibilità di un teste è necessario indicare elementi concreti e specifici che dimostrino contraddizioni decisive o profili di malafede; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'ipotesi di clonazione di una SIM richiede elementi probatori specifici e concreti (e non deduzioni speculative) per giustificare indagini tecniche: in loro assenza, l'esclusione della clonazione è legittima.
  • La richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale o di accertamenti supplementari va motivata con la specificazione delle prove mancanti e del loro effettivo apporto probatorio; la mera esplorazione non giustifica la rinnovazione.
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis è necessario che il fatto rientri nei limiti edittali e che sussistano condizioni oggettive e soggettive che rendano il fatto non significativo: non è applicabile se la fattispecie è espressamente ostativa o di elevata gravità.
  • La qualificazione di reato come calunnia esige la prova dell'intento di attribuire falsamente a un innocente una condotta penalmente rilevante; condotte volte a creare una falsa apparenza per indurre una denuncia possono integrare tale elemento intenzionale.
  • I precedenti penali possono influire sull'esclusione di attenuanti generiche; per contestare questa valutazione occorre dimostrare errori nella ricostruzione o nella valutazione del loro rilievo.

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