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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34872/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava l'omessa applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,5% (art. 6 Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986) ritenendo che l'atto di trasferimento dell'intero capitale sociale della PFIZER FINANCE ITALY (PFI) fosse costituito da un duplice negozio: (i) cessione delle quote e (ii) compensazione volontaria tra crediti e debiti tra le parti per il corrispettivo; la parte ricorrente aveva invece registrato l'atto applicando la sola imposta fissa ritenendo che si trattasse di una assegnazione in natura (distribuzione di riserve e dividendi) nell'ambito di un rapporto intragruppo assoggettabile alla tassa fissa prevista dall'art. 4 della Tariffa Parte Prima del d.P.R. 131/1986

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso (assorbendo gli altri), ritenendo che l'atto fosse un negozio unitario di assegnazione in natura (distribuzione di riserve e dividendi mediante trasferimento di partecipazioni) e non la somma di due negozi autonomi idonei a configurare una compensazione volontaria tassabile. La Corte ha escluso altresì che l'operazione fosse soggetta ad IVA. Per i motivi di diritto ricostruiti (anche alla luce delle direttive UE sulla raccolta di capitali e della giurisprudenza comunitaria), l'atto doveva essere assoggettato all'imposta fissa ex art. 4 Tariffa Parte Prima d.P.R. 131/1986 e non alla misura proporzionale dello 0,5% prevista per le compensazioni; la sentenza impugnata è cassata e la causa decisa nel merito accogliendo il ricorso originario

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico imposta di registro) - art. 4 (operazioni di società ed enti esteri)

    Regola che le operazioni societarie indicate in tariffa, comprese le operazioni sul capitale nell'ambito di gruppi, sono soggette a tassazione in misura fissa. La Corte ha ritenuto applicabile la tassa fissa all'assegnazione in natura di quote nel contesto infragruppo

  • Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986 - art. 4 e art. 6

    Art. 4 Tariffa: individua le operazioni sui capitali soggette a imposta fissa; Art. 6 Tariffa: prevede l'imposta proporzionale dello 0,5% per le compensazioni volontarie. La Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta rientrava nell'art. 4 (imposta fissa) e non negli estremi dell'art. 6 (compensazione volontaria), perché mancava autonomia dei rapporti

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20 (natura intrinseca ed effetti dell'atto)

    Attribuisce prevalenza alla natura intrinseca e agli effetti giuridici prodotti dall'atto registrato indipendentemente da forme apparenti; la Corte ha usato questo criterio per qualificare l'atto come distribuzione di riserve/dividendi mediante trasferimento di partecipazioni

  • Codice Civile - art. 2470 c.c.

    Richiama la disciplina del trasferimento delle partecipazioni e il deposito dell'atto nel registro delle imprese; qui rilevante perché l'atto è stato utilizzato per dare efficacia in Italia a trasferimenti deliberati all'estero

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, comma 1, n. 4

    "le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali"

    Prevede l'esenzione IVA per operazioni relative a quote sociali; la Corte ha comunque escluso che la cessione fosse rilevante ai fini IVA perché non rientrava nell'ambito di un'attività economica imponibile

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 40 (principio di alternatività IVA - imposta di registro)

    "Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa..."

    Richiamato nelle discussioni sulla compatibilità tra IVA e imposta di registro; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'IVA nella fattispecie e ha richiamato il principio per spiegare l'inapplicabilità della doppia tassazione

  • Direttiva 2008/7/CE e Direttiva 69/335/CEE (normativa UE sulla tassazione della raccolta di capitali)

    Le direttive vietano l'assoggettamento a imposte indirette dei conferimenti di capitale e operazioni collegate alla raccolta di capitali; la Corte ha richiamato il divieto e l'interpretazione estensiva della giurisprudenza comunitaria per sostenere l'applicazione dell'imposta fissa e la limitazione dell'imposizione proporzionale sulle operazioni societarie

Massime di principio

  • Quando un atto societario infragruppo realizza una distribuzione di utili o riserve mediante trasferimento di partecipazioni e gli obblighi delle parti sono strettamente correlati e simultanei, si configura un unico negozio unitario soggetto all'imposta fissa ex art. 4 Tariffa Parte Prima d.P.R. 131/1986 e non a una tassazione proporzionale per compensazione
  • La compensazione volontaria ai fini della tassazione richiede l'autonomia dei rapporti e l'esistenza di crediti e debiti reciproci suscettibili di estinzione tramite rinuncia o concessione; se i rapporti hanno origine da un unico negozio complesso, la compensazione non può essere invocata per creare una autonoma base imponibile proporzionale
  • Le operazioni di trasferimento di partecipazioni sono di norma estranee all'IVA salvo che costituiscano il prolungamento diretto, permanente e necessario di un'attività economica imponibile (ad es. negoziazione professionale di titoli o interferenza gestionale rilevante)
  • In presenza di atti internazionali esecutivi di decisioni societarie estere (attuati ai sensi dell'art. 2470 c.c.), va valutata la natura intrinseca e gli effetti reali dell'atto registrato (art. 20 TUR) per evitare riclassificazioni che contraddicano la volontà negoziale e i principi comunitari di tassazione della raccolta di capitali
  • Prima di qualificare un'operazione come soggetta a imposta proporzionale per compensazione, controllare fattispecie fattuali: esistenza di documentazione che dimostri crediti preesistenti e autonomi, tempi e modalità delle obbligazioni, e la volontà reale delle parti; in mancanza, prevale la qualificazione come operazione sul capitale soggetta a tassa fissa
  • L'interpretazione deve tenere conto dei vincoli e della giurisprudenza UE: le norme comunitarie tendono a limitare le imposte indirette sulle operazioni di raccolta di capitali e vanno interpretate estensivamente per evitare imposizioni che rendano inefficaci gli obiettivi di libera circolazione dei capitali

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