Cassazione Civile, Sentenza n. 34723/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della seconda proroga del trattenimento disposta dal Giudice di Pace di Torino: il ricorrente denunciava violazione degli artt. 14, commi 1 e 5, d.lgs. 286/98 e dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/CE nonché dei principi di diligenza nell'espletamento delle procedure di rimpatrio e di limitazione del trattenimento al "tempo strettamente necessario". In particolare si contestava che tra l'identificazione comunicata dal consolato (8/11/2022) e l'invio della richiesta di lasciapassare (30/11/2022) erano trascorsi 22 giorni e che la Questura non avesse agito con la necessaria tempestività giustificativa per la seconda proroga.
La decisione
Il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ritenuto che per le proroghe successive la soglia di giustificazione è più stringente: l'amministrazione deve dimostrare attive e tempestive iniziative per ottenere i documenti necessari e che i ritardi non siano imputabili a sua inerzia. La motivazione del giudice di pace, basata sull'esistenza di elementi di identificazione, non era sufficiente a giustificare la seconda proroga né a dimostrare la diligenza amministrativa. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., poiché era già decorso il termine perentorio della proroga.
Norme richiamate
d.lgs. 286/1998, art. 14
L'art. 14 impone all'amministrazione l'onere di giustificare la richiesta di proroga allegando gli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi o di viaggio e la mancata cooperazione dello straniero; allo straniero spetta dimostrare che il ritardo è imputabile esclusivamente all'amministrazione. Le successive proroghe richiedono una valutazione più rigorosa, anche sulla tempestività delle iniziative amministrative, e non possono basarsi su mere affermazioni di possibile identificazione quando l'identificazione è già avvenuta.
Direttiva 2008/115/CE, art. 15
La direttiva consente la proroga del trattenimento solo se lo Stato ha compiuto ogni ragionevole sforzo per l'allontanamento e il ritardo è dovuto alla mancata cooperazione dell'interessato o ai ritardi nell'ottenimento della documentazione dai paesi terzi; l'accertamento richiede valutazione del comportamento dello straniero e degli sforzi amministrativi.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3
Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata come via di impugnazione del decreto di proroga.
cod. proc. civ., art. 382, comma 3
Consente la cassazione senza rinvio quando è ormai decorso il termine perentorio entro il quale doveva essere disposta la proroga; applicata per annullare il decreto impugnato senza rimandare al giudice di merito.
d.P.R. 115/2002, artt. 82, 83, 133
Richiamati in tema di patrocinio a spese dello Stato e regolazione delle spese: se il beneficiario del gratuito patrocinio vince contro un'amministrazione statale, le liquidazioni del compenso e delle spese seguono le norme del d.P.R.; in caso di cassazione senza rinvio la liquidazione è demandata al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, C-146/14 Ali Mahdi) e Cassazione (es. Cass. 19495/2021, Cass.17417/2017)
La giurisprudenza è richiamata per interpretare l'art. 15 della Direttiva e per affermare che l'amministrazione deve dimostrare gli sforzi ragionevoli posti in essere; il giudice deve considerare anche la cooperazione del consolato/ambasciata e l'entità del trattenimento già subito.
Massime di principio
- Per disporre la prima proroga l'amministrazione deve provare gli sforzi compiuti per ottenere documenti identificativi/di viaggio e la mancata cooperazione dell'interessato; lo straniero può dimostrare che il ritardo è dipeso dall'inerzia amministrativa.
- Le proroghe successive alla prima sono soggette a standard di giustificazione più rigorosi: non bastano elementi di "possibile" identificazione, è necessario che l'amministrazione dimostri iniziative tempestive e attive per organizzare il rimpatrio e che il ritardo non sia imputabile a sua inattività.
- Il giudice dell'udienza di proroga deve valutare la tempestività e l'efficacia delle iniziative amministrative, la collaborazione dell'interessato, l'apporto delle autorità diplomatiche/consolari e la durata già trascorsa del trattenimento, limitando la misura al tempo strettamente necessario.
- I ritardi dovuti a Paesi terzi (es. rilascio documenti da parte dello Stato d'origine) possono giustificare proroghe solo se l'amministrazione dimostra di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per ottenerli.
- Se la proroga è disposta senza adeguata motivazione o prova della diligenza amministrativa, il provvedimento può essere cassato; se è decorso il termine della proroga, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio.
- In caso di gratuito patrocinio vittorioso contro l'amministrazione statale, la liquidazione di spese e compensi segue le disposizioni del d.P.R. 115/2002 e va richiesta secondo le previsioni normative.
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