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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34984/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che confermava la condanna solidale al risarcimento del danno (Euro 189.627,11) per vizi nella gara d'appalto. Le principali questioni di diritto: 1) se l'opposizione, da parte della condebitrice Fontana Costruzioni s.r.l., della compensazione con il proprio controcredito (accertato con sentenza passata in giudicato) produca effetto estintivo liberatorio anche per gli altri condebitori (art.1292, 1302 c.c.); 2) vari vizi di motivazione e di quantificazione del danno; 3) legittimità della rescissione esercitata dal Comune ai sensi dell'art.340 legge 2248/1865 (rescissione per frode o grave negligenza); 4) presunta omissione di citazione in riassunzione di Arone Roni. I ricorrenti chiedevano la cassazione per omessa/errata applicazione delle norme sulla compensazione e per altri profili di merito e procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - accolto i primi quattro motivi (relativi al regime della compensazione e agli effetti estintivi della vicenda soddisfattiva verificatasi nel giudizio tra Comune e Fontana), con la conseguente cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché verifichi, alla luce dei principi indicati, se l'effetto liberatorio della compensazione sia totale o parziale e quantifichi il debito residuo; - dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata citazione in riassunzione di Arone Roni (ventisettesimo motivo), ritenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre il vizio nel giudizio di merito; - rigettato i motivi che censuravano la legittimità della rescissione contrattuale (settimo e ottavo motivo), confermando che la rescissione per frode/grave negligenza può fondarsi anche su illeciti emersi nella fase precontrattuale quando ledono il rapporto di fiducia; - ha dichiarato assorbiti gli altri motivi che attengono prevalente al merito quantificatorio.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    Disciplina l'effetto satisfattivo liberatorio: se uno dei condebitori soddisfa l'interesse del creditore (anche mediante datio in solutum o vicenda estintiva), l'effetto liberatorio può estendersi a tutti i condebitori; la Corte riconosce che l'estinzione soddisfattiva operata da Fontana può liberare gli altri condebitori.

  • art. 1302 c.c.

    Stabilisce i limiti in cui un condebitore può opporre in compensazione il credito di un altro condebitore: la Cassazione chiarisce che, pur operando tali limiti, la vicenda estintiva-satisfattiva emergente dalla compensazione può produrre effetto liberatorio ultra partes e va rilevata dal giudice.

  • art. 1306, comma 2 c.c.

    Regola l'opponibilità al creditore di sentenze pronunciate nei confronti di altro debitore; la Corte aveva già escluso l'opponibilità in senso stretto, ma ha distinto questo profilo dall'effetto estintivo-satisfattivo della compensazione.

  • art. 1241 c.c.

    Definizione e disciplina della compensazione; usata come fondamento per riconoscere alla compensazione natura satisfattiva che può estinguere obbligazioni reciproche fino alla concorrenza.

  • art. 1174 c.c.

    Richiama l'effetto satisfattivo dell'adempimento e la relazione con l'estinzione dell'obbligazione: la Corte usa il parametro per analogia quando la causa estintiva produce soddisfacimento dell'interesse del creditore.

  • art. 1945 c.c.

    Norma sulla fideiussione che consente al garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale; citata per spiegare le deroghe al regime generale delle eccezioni nelle obbligazioni ad interesse esclusivo.

  • art. 340 legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F

    Prevede la rescissione da parte dell'amministrazione appaltante per frode o grave negligenza; la Corte conferma che il rimedio è di natura autoritativa e può fondarsi anche su illeciti emersi nella fase precontrattuale se idonei a ledere il rapporto fiduciario.

  • art. 26 R.D. 25 maggio 1895 n. 350

    Regolamenta la procedura amministrativa per la rescissione nei contratti di lavori pubblici; citata in relazione alla sequenza procedimentale che caratterizza il potere autoritativo del Comune.

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento generale della responsabilità extracontrattuale; richiamato tra le norme censurate in motivi poi assorbiti relativi a nesso di causalità e quantificazione del danno.

  • art. 2055 c.c.

    Norma sul concorso di colpa; citata nei motivi concernenti valutazione del nesso causale e riparto di responsabilità.

  • art. 1293, 1297, 1298, 1299, artt.1300-1303 c.c.

    Norme sul regime interno della solidarietà (divisione della prestazione, eccezioni personali/comuni, effetti tra condebitori); utilizzate per delineare quando le eccezioni personali possono o non possono essere opposte dagli altri condebitori.

  • art. 1197 c.c.

    Disciplina la prestazione in luogo dell'adempimento (datio in solutum); citata per analogia come modalità satisfattiva che libera tutti i condebitori quando accettata dal creditore.

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni proposte; invocato dai ricorrenti per censurare omissioni di pronuncia, ma la Cassazione ha rilevato che molte questioni sono state gestite o assorbite.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiede motivazione sufficiente; i ricorrenti denunciavano omessa motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto fondati alcuni profili e infondati altri.

  • art. 360 c.p.c.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha deciso quali motivi accogliere, rigettare o dichiarare inammissibili sulla base dei numeri di tale articolo.

  • art. 102 c.p.c.

    Regola l'integrazione del contraddittorio: citata nella discussione sull'omessa citazione di un litisconsorte necessario e sulla necessità del suo richiamo in riassunzione.

  • art. 157 c.p.c.

    Disciplina le nullità processuali e la deducibilità: la Cassazione ha ritenuto preclusa la deduzione della nullità di riassunzione non eccepita tempestivamente, applicando art.157 terzo comma nella interpretazione di giurisprudenza costituita.

Massime di principio

  • Se in un giudizio separato un condebitore ottiene il riconoscimento giudiziale di un suo credito che viene compensato con il debito solidale, l'effetto satisfattivo derivante può estinguere l'obbligazione solidale anche per gli altri condebitori; tali ultimi possono opporre tale vicenda estintiva al creditore e il giudice deve rilevarla anche d'ufficio se provata.
  • La compensazione va distinta: l'opposizione in compensazione (art.1302) è soggetta a limiti rispetto alla quota, ma l'effetto estintivo-satisfattivo della compensazione riconosciuta in un separato giudizio può avere efficacia liberatoria ultra partes e deve essere valutato nel merito dalla corte di rinvio.
  • Il potere di rescissione dell'amministrazione appaltante per frode o grave negligenza (art.340 legge 2248/1865) è un rimedio autoritativo con natura pubblicistica; può fondarsi su illeciti anche anteriori alla stipula se questi compromettono il rapporto di fiducia necessario al contratto d'appalto.
  • L'omessa citazione in riassunzione di un soggetto originario può determinare la necessità di integrazione del contraddittorio; tuttavia la parte che omette di rilevare la nullità nel giudizio in cui si è verificata può essere preclusa dal sollevare successivamente tale vizio in Cassazione.
  • Il giudice del rinvio deve quantificare il debito residuo dopo aver accertato l'eventuale effetto liberatorio totale o parziale della compensazione; questioni di merito (quantum, nesso causale, prova) restano di competenza del giudice di merito.
  • Distinguere sempre tra eccezioni personali relative a singoli rapporti (opponibili dagli altri condebitori solo nei limiti della rispettiva quota) e cause estintive di natura satisfattiva che, se operanti, possono produrre effetti nei confronti di tutti i condebitori.

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