Cassazione Penale, Sentenza n. 12641/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per delitto continuato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento (bancomat). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nonché nullità della sentenza, sostenendo lesione del diritto di difesa e del contraddittorio: il difensore aveva inviato per PEC la richiesta di differire la discussione il giorno prima dell'udienza (23/09/2025 ore 15:16) a causa di possibili ritardi nei trasporti; giunto in udienza in ritardo (10:50) trovava il processo già deciso e un difensore d'ufficio nominato; benché il presidente avesse riaperto il verbale e preso atto della presenza del difensore di fiducia, questi era stato limitato a rinviare alle conclusioni dell'atto di appello, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo, rilevando che la censura non ha fornito un confronto critico ed effettivo con la motivazione impugnata. Il Collegio ha ritenuto legittima la gestione dell'udienza da parte del Presidente del collegio, giudicando tardiva e insufficiente la richiesta di differimento inviata il giorno precedente nel pomeriggio senza adeguata verifica della presa in carico dal presidente; inoltre non è emersa un'impossibilità assoluta di comparire all'orario fissato. Si è anche evidenziato che la Corte distrettuale aveva comunque riaperto la discussione e consentito la presenza del difensore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra i presunti vizî di motivazione; la Corte ha ritenuto comunque il motivo aspecifico e non idoneo a impugnare la motivazione della sentenza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali all'articolazione dei motivi di ricorso; la Corte osserva che il ricorso rispettava i limiti formali ma risultava aspecifico nel contenuto critico rispetto alla motivazione impugnata.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata relativamente all'ipotesi di nullità assoluta della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di nullità perché la limitazione della discussione non ha integrato un vulnus talmente grave da determinare nullità.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni in caso di inammissibilità infondata; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
artt. 47-ter e 47-quater R.D. 30.1.1941 n. 12 (come modificati)
Richiamati per affermare i poteri del Presidente del collegio di direzione, disciplina e gestione dell'udienza: la Corte ha ritenuto che il presidente abbia esercitato legittimamente tali poteri nel limitare e organizzare la trattazione.
art. 24 Cost.
Principio del diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ha valutato che, pur invocato, il diritto non è stato concretamente violato alla luce della gestione dell'udienza e della tardività della richiesta di rinvio.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo citato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, nelle circostanze, non si sia verificata una lesione del giusto processo tale da invalidare la sentenza.
Massime di principio
- Le richieste di rinvio o differimento dell'udienza devono essere tempestive e assicurarsi della ricezione e della presa in carico da parte dell'ufficio giudiziario; l'invio di una PEC il giorno prima nel pomeriggio può risultare insufficiente se non si verifica la conoscenza effettiva del presidente del collegio.
- Il presidente del collegio ha ampi poteri di direzione, disciplina e gestione dell'udienza; l'esercizio ragionevole di tali poteri (inclusa la limitazione dei tempi di esposizione) non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa, salvo che non determini un pregiudizio concreto e insuperabile alla possibilità di difendersi.
- La comparsa tardiva del difensore non comporta automaticamente nullità quando il collegio abbia comunque consentito la partecipazione e la discussione, anche in forma ristretta; per censurare la limitazione occorre dimostrare specificamente il pregiudizio subito e il rapporto causale tra la condotta del giudice e l'esito del processo.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; motivi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
- Chi contesta l'omesso esame di una istanza processuale (es. rinvio) deve dimostrare di aver adempiuto all'onere di assicurarsi della tempestiva e corretta comunicazione al giudice; l'assenza di tale prova può far ritenere la richiesta tardiva o inefficace.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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