Cassazione Penale, Sentenza n. 46290/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva revocato il riconoscimento in Italia di una sentenza romena di condanna per evasione fiscale, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto previamente interpellare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Romania) per ottenere informazioni e, se del caso, una decisione circa l'applicazione alla fattispecie delle pronunce della Corte costituzionale romena e della successiva modificazione legislativa sul regime dell'interruzione della prescrizione. In sostanza il motivo denuncia violazione di legge per omissione del preventivo coinvolgimento dello Stato di emissione nella valutazione degli effetti sopravvenuti sulla eseguibilità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Pur condividendo la Corte d'appello di Bari sulle considerazioni di merito (principio di retroattività della legge penale piu favorevole, applicazione dell'art. 673 c.p.p. e verifica degli effetti della modifica normativa romena sulla prescrizione), la Cassazione ha rilevato un vizio procedurale: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto preventivamente interrogare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 161/2010, perché tale autorità è titolare dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto interno nello Stato di emissione. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio conforme al corretto modus operandi (previa interlocuzione con il giudice romeno).
Norme richiamate
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 16, comma 1
Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana
Stabilisce che, dopo il riconoscimento, l'esecuzione della pena avviene secondo le regole italiane, ma non esclude la necessità di interlocuzione con lo Stato di emissione per sopravvenienze che incidono sull'eseguibilità
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 17, comma 1
Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorità giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata
Impone che la cessazione dell'eseguibilità disposta dallo Stato di emissione sia comunicata e che l'autorità italiana ponga termine all'esecuzione; implica l'obbligo di preventiva interlocuzione per ottenere informazioni/decisioni dallo Stato di emissione
codice di procedura penale, art. 673
Interpretato dalla giurisprudenza di legittimità come norma che consente al giudice dell'esecuzione di tener conto di sopravvenute modifiche normative o pronunce di illegittimità costituzionale che migliorano la posizione del condannato e, se del caso, revocare la sentenza definitiva nella parte esecutiva
legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 17 e 18-bis
Norme richiamate nel contesto della cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione delle sentenze penali, utili per individuare il quadro procedurale di riconoscimento ed esecuzione
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 12
Richiamato per il coordinamento delle disposizioni del decreto con la normativa sulla cooperazione internazionale in materia penale
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa o costituzionale nello Stato di emissione può incidere sull'eseguibilità di una sentenza straniera riconosciuta in Italia, il giudice dell'esecuzione italiano deve preliminarmente interpellare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per ottenere informazioni e, se necessario, una decisione formale (art. 17 d.lgs. 161/2010).
- L'autorità italiana, pur applicando le regole italiane all'esecuzione (art. 16 d.lgs. 161/2010) e potendo valutare l'effetto migliorativo di norme sopravvenute ai sensi dell'art. 673 c.p.p., non può sostituirsi al giudice dello Stato di emissione nell'interpretazione del diritto di quest'ultimo quando la questione incide sulla sfera di competenza di quello Stato.
- Se lo Stato di emissione adotta una decisione che rende la pena non più eseguibile, l'autorità italiana deve porre fine all'esecuzione non appena informata; pertanto è fondamentale ottenere comunicazioni ufficiali dallo Stato estero prima di revocare un riconoscimento.
- La verifica 'now for then' (valutare se la norma nuova, applicata al tempo del giudizio di cognizione, avrebbe determinato l'estinzione del reato) va eseguita dal giudice dell'esecuzione ma, quando richiede interpretazione del diritto straniero o valutazioni complesse sulla disciplina locale della prescrizione, deve essere preceduta da interlocuzione con l'autorità dello Stato di emissione.
- Se il giudice dell'esecuzione omette la preventiva richiesta di informazioni allo Stato di emissione, la sua decisione può essere annullata per vizio procedurale e il provvedimento rinviato per un nuovo esame dopo l'interlocuzione internazionale.
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