Cassazione Penale, Sentenza n. 03602/2026 del 28/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la riparazione per ingiusta detenzione per 148 giorni di arresti domiciliari disposti per ipotesi di lesioni aggravate e porto di armi, da cui erano poi stati assolti dal Tribunale di Parma con la formula "per non aver commesso il fatto". L'assoluzione era stata resa anche in ragione del mancato ingresso nel dibattimento delle dichiarazioni della persona offesa (Sidhu Harpaal Singh) ai sensi dell'art. 512 c.p.p., per la prevedibile irreperibilità della persona offesa emigrata. La Corte d'appello di Bologna aveva respinto la domanda di riparazione ritenendo legittima la misura cautelare in ragione della presunta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ravvisando profili di colpa grave dei ricorrenti (presenza nei pressi del luogo del fatto poche ore dopo, preesistenti rapporti conflittuali), con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna. La Cassazione ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia illegittimamente fatto riferimento a dichiarazioni della persona offesa che non erano state acquisite in dibattimento (art. 512 c.p.p.) e abbia attribuito ai ricorrenti una colpa grave con motivazione illogica: in particolare, la Corte di appello non ha spiegato perché la mera presenza nel territorio di residenza il giorno del fatto o le precedenti denunce subite (che dimostravano la volontà di ricorrere all'autorità giudiziaria) potessero costituire condotte idonee a integrare colpa grave ostativa alla riparazione. La decisione sul rimborso delle spese relative a questo grado è demandata al giudice del rinvio; il secondo motivo concernente la quantificazione delle spese del giudizio di merito è stato assorbito.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento per l'inammissibilità in dibattimento delle dichiarazioni della persona offesa previste e la circostanza che tali dichiarazioni non possono essere utilizzate dal giudice della riparazione se non sono entrate nel giudizio di merito
Norma richiamata nella censura dei ricorrenti relativa alla quantificazione e liquidazione delle spese processuali; la questione è stata comunque assorbita dalla Corte
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma delle risultanze processuali finalizzata a verificare se la condotta dell'imputato abbia concorso, con negligenza grave o imprudenza, a determinare la detenzione ingiusta
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Conferma che la valutazione del giudice della riparazione è ex ante e deve stabilire se dall'apparato indiziario disponibile al giudice della cautela potesse apparire fondata l'accusa e se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare tale apparenza
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea) e altre pronunce (Quaresima, Patanella, Vaccarella)
Principio consolidato secondo cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto provati; è necessario un confronto effettivo tra provvedimento cautelare e sentenza di merito per valutare quali elementi storici siano rimasti confermati
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ex ante, ma non può ritenere provati fatti che il giudice di merito non ha ammesso o non ha ritenuto accertati nel dibattimento.
- Non è lecito per il giudice della riparazione fondare il rigetto della domanda su dichiarazioni che non sono entrate nel dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; tali dichiarazioni, se non acquisite, non possono sostituire la prova processuale.
- Per escludere la riparazione sulla base di "colpa grave" è richiesta una motivazione chiara che colleghi il comportamento del ricorrente (extraprocessuale o processuale) alla generazione o al mantenimento dell'apparenza di fondatezza dell'accusa; elementi generici come la residenza nel luogo del fatto o la semplice presenza nelle vicinanze non sono di per sé sufficienti.
- Le denunce precedenti presentate dalla persona poi indagata (cioè l'essere stata vittima in passato e aver denunciato) difficilmente costituiscono indice di malafede o volontà di vendetta privata; al contrario, possono indicare la volontà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- In caso di contestazione sulle spese di lite, il giudice deve motivare la quantificazione in ragione delle attività effettivamente svolte dalla parte resistente e attenersi ai limiti e criteri tariffari applicabili; la mancata partecipazione alle udienze deve essere considerata nella liquidazione.
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