Cassazione Penale, Sentenza n. 25166/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fusco impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello decisa dalla Corte di appello di Salerno. La difesa contestava che i motivi di appello fossero da ritenersi aspecifici: (1) il primo motivo lamentava la perdita della valutazione sulle circostanze fattuali e probatorie (ruolo di broker, effettiva consegna del rame al destinatario finale, presunto versamento/ rateizzazione dell'IVA) e sosteneva che tali censure erano specifiche e ancorate a elementi concreti; (2) il secondo motivo deduceva l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità nella parte in cui la Corte avrebbe ritenuto che alcune questioni potessero essere dedotte solo con ricorso per cassazione, invocando che il giudice d'appello non può sanzionare l'appello come inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; (3) il terzo motivo contestava il trattamento sanzionatorio e il computo della pena, chiedendo la riduzione per le attenuanti generiche e l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. a tutte le condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, dichiarando l'inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale non coerente con i criteri di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p. (non poteva essere usata la nozione di manifesta infondatezza per escludere l'appello). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il prosieguo. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato assorbito in ragione della prevalenza dei primi due motivi.
Norme richiamate
Norma sostanziale per il reato di associazione a delinquere; è la fattispecie per la quale l'imputato era stato condannato dal G.I.P.
art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norme del decreto tributario penale richiamate per i delitti di dichiarazione fraudolenta e altri reati tributari contestati (uso di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni con elementi passivi fittizi).
Richiamato dalla difesa come possibile diversa fattispecie applicabile all'omesso versamento IVA; la decisione di legittimità non ha risolto il merito ma segnala che la qualificazione giuridica deve essere adeguatamente valutata dal giudice di merito.
Regola l'ammissibilità dell'appello; dopo la riforma (legge n.103/2017) consente la declaratoria di inammissibilità quando i motivi mancano di specificità intrinseca o estrinseca, ma non per manifesta infondatezza.
Indica le modalità di dichiarazione di inammissibilità dell'appello e non comprende la manifesta infondatezza come causa di inammissibilità; il giudice d'appello non può utilizzare il criterio della manifesta infondatezza per chiudere l'appello.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato dalla difesa per impugnare la pronuncia di inammissibilità della Corte territoriale e dal giudice per l'analisi di legittimità.
Norma sulle riduzioni di pena per le attenuanti generiche; la difesa sosteneva che la riduzione dovesse applicarsi a tutte le condanne e non solo al reato più grave; la questione è stata assorbita dalla Cassazione in virtù dell'annullamento per vizi procedurali.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può dichiarare l'appello inammissibile soltanto quando i motivi mancano di specificità intrinseca (assenza di argomentazione) o estrinseca (non affrontano la motivazione impugnata); non può invece sanzionare l'appello per manifesta infondatezza dei motivi.
- Quando l'appellante richiama fatti concreti e fornisce una lettura alternativa della sentenza di primo grado (anche in modo sintetico), tali censure non devono essere automaticamente ritenute aspecifiche: il requisito di specificità è proporzionato alla specificità con cui il primo giudice ha motivato.
- La deduzione del vizio di motivazione in appello è lecita e non può essere confinata esclusivamente al ricorso per cassazione; il giudice d'appello ha il potere di riesaminare e integrare la motivazione.
- Se la Corte territoriale dichiara inammissibile un appello in modo non conforme ai parametri di specificità stabiliti dalla giurisprudenza, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio in Cassazione quando la questione attiene esclusivamente a vizi di interpretazione della regola di ammissibilità.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio (es. applicazione di attenuanti e calcolo pene) devono essere preservate in appello: se la Corte d'appello chiude l'appello per inammissibilità in modo errato, tali questioni potranno risultare assorbite o dovranno essere riesaminate dal giudice di merito dopo l'annullamento.
- In situazioni similari, il difensore dovrebbe articolare nell'atto di appello punti fattuali e giuridici con sufficiente ancoraggio probatorio e logico, evidenziando esplicitamente come la motivazione di primo grado sia contrastata, per evitare che la questione sia declarata aspecifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25143/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25147/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →